Imposte

Bonus sanificazione, arriva il codice tributo

Dopo la conferma del credito di imposta pieno, l’Agenzia mette l’ultimo tassello per consentire di compilare gli F24

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di Giuseppe Latour

Viene istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite compensazione con il modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Si tratta del tax credit, nella misura del 30%, creato dall’articolo 32 del Dl n. 73/2021, che riguarda le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto «per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19». Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario.

Un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 luglio scorso ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del tax credit. Un altro provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 10 novembre ha fissato al 100% la percentuale di fruizione del credito d’imposta.

Adesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione, viene istituito, con la risoluzione 64, pubblicata l’11 novembre, il codice tributo «6951» chiamato «Credito di imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione». In fase di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo «è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”». Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

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