Bonus sanificazione in versione depotenziata al 30% ma con più spese agevolate
Il Dl Sostegni-bis porta dal 60 al 30% l’incentivo per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto
Il decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021, articolo 32) ripropone una nuova versione del credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
La misura era stata introdotta per la prima volta dal decreto Rilancio (articolo 125 del Dl 34/2020). La nuova versione ricalca sotto molti aspetti quella precedente, ma se ne distacca in relazione ad alcuni significativi profili.
Rimangono anzitutto invariati i soggetti ci è destinata la misura, vale a dire i titolari di reddito di impresa, gli esercenti attività artistica e professionale, gli enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del Dl 34/2019.
Le spese che danno diritto al credito vedono invece un piccolo ma importante ampliamento. Infatti, oltre alle spese già agevolate dalla precedente versione della misura (per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti lavorativi, nonché per l’acquisto di Dpi, di detergenti e disinfettanti, di altri dispositivi di sicurezza quali termometri e termoscanner, e di dispositivi di distanziamento interpersonale quali barriere e pannelli protettivi), il decreto Sostegni agevola anche la somministrazione di tamponi a coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.
Ma le principali modifiche rispetto alla precedente versione riguardano la misura del credito di imposta e il periodo agevolato. Infatti, la norma precedente attribuiva un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’arco di tutto l’anno 2020, mentre la nuova agevolazione prevede un credito del 30% delle spese sostenute nei soli mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il limite massimo fruibile da ciascun contribuente rimane invariato, pari a 60mila euro, ma è chiaro che godere al massimo dell’agevolazione occorre adesso sostenere spese per un importo superiore (pari a 200mila euro) in un periodo temporale fortemente ridotto.
Sotto questo profilo si registra pertanto un notevole depotenziamento della misura allo stato attuale. Risultano ridimensionate anche le possibilità di utilizzo del credito. Come nella precedente versione, il credito può essere fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento delle spese oppure in compensazione, senza il limite di utilizzo annuale (articolo 1, comma 53, della legge 244/2007) né il limite di compensazione/rimborso (articolo 34 della legge 388/2000). Ma attualmente non è prevista la possibilità di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta.
Viene confermata l’irrilevanza fiscale dell’agevolazione, che quindi non rappresenta un provento ai fini Ires/Irpef e Irap, e non influenza il rapporto di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir) e il pro-rata di deducibilità dei costi (articolo 109, comma 5, del Tuir).
Con un successivo provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate verranno stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta, tenuto conto che la dotazione della misura ammonta attualmente a 200 milioni di euro per l’anno 2021 (si ricorda che, con riferimento alla precedente versione dell’agevolazione, la dotazione della misura si è dimostrata insufficiente a coprire le richieste di credito validamente presentate, pertanto si è resa necessaria una riduzione proporzionale del credito).
Gian Paolo Ranocchi
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di Marco Allena e Umbertò Volontè