Imposte

Bonus sociale anche per la Tari

di Luigi Lovecchio

Proroga senza limiti temporali predefiniti della possibilità di superare i tetti minimi e massimi dei coefficienti di produzione dei rifiuti, ai fini della Tari. Differimento al 30 aprile del termine per l’approvazione delle tariffe del prelievo. Introduzione del bonus sociale anche nell’ambito della Tari. Infine, accorpamento della categoria degli studi professionali a quella delle banche, in luogo di quella riferita agli uffici, ai fini della determinazione dei coefficienti della tariffa.

La legge di conversione del decreto fiscale contiene novità anche nel comparto del prelievo sui rifiuti. In base all’articolo 1, comma 652, legge 147/2013, i comuni possono incrementare o diminuire i coefficienti minimi e massimi di produttività dei rifiuti, previsti nel Dpr 158/1999, funzionali alla determinazione delle tariffe Tari, fino al 50 per cento. Tale facoltà di variazione ha lo scopo di compensare l’impatto del metodo normalizzato tra le diverse attività economiche, realizzando di fatto uno spazio di autonomia normativa in capo all’ente locale. La medesima disposizione consente altresì di adottare un metodo tariffario alternativo al Dpr 158/1999, articolato sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti su di una unità di superficie. Da ultimo, la norma in questione permette ai Comuni di non considerare il parametro del numero degli occupanti per la determinazione della quota fissa di prelievo delle utenze domestiche. Tali poteri erano previsti fino al 2019. Con la modifica se ne estende l’operatività sino a diversa determinazione dell’Arera.
Si proroga inoltre al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione delle tariffe del prelievo per l’anno prossimo. Considerato che con la nuova Imu la scadenza delle relative delibere è fissata al 30 giugno prossimo, non è escluso che il termine di aprile slitti ulteriormente.
È introdotto il bonus sociale, già applicabile alla quasi totalità dei servizi a rete, anche nell’ambito del prelievo sui rifiuti. Si tratta di riduzioni tariffarie normalmente correlate al valore Isee dell’utente. Le relative modalità attuative sono demandate ad appositi provvedimenti dell’Arera.

Da ultimo, si interviene sulla composizione delle categorie di utenze non domestiche indicate nel Dpr 158/1999, spostando gli studi professionali dalla tipologia di «uffici e agenzie» a quella dedicata alle «banche e istituti di credito». Poiché quest’ultima ha valori minimi e massimi sensibilmente inferiori a quelli degli uffici, l’effetto finale dovrebbe tradursi in un abbassamento delle tariffe. Il condizionale è d’obbligo, atteso che la scelta del coefficiente all’interno del “range” di legge è comunque rimessa all’autonomia comunale. La modifica pone tuttavia il problema della efficacia per il passato della novella. Ed invero, posto che non risulta che la stessa derivi da nuovi “studi di settore” effettuati sul campo, se ne potrebbe dedurre l’illegittimità della discriminazione tariffaria operata in precedenza, rispetto agli istituti di credito.

Il Dl 124/2019 con le modifiche della legge di conversione

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