Imposte

Bonus Sud, tetti più alti per le Pmi

di Alessandro Sacrestano

Con la pubblicazione sulla Gazzetta di ieri della legge 27 febbraio 2017 n. 18 , di conversione del decreto Mezzogiorno (Dl 243/2016), diventano pienamente operative le modifiche al bonus per gli investimenti nelle aree in ritardo di sviluppo. Da oggi, quindi, il credito d’imposta è operativo per tutte le strutture produttive delle imprese localizzate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e nelle regioni Molise e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c). Fra le aree ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a) si è aggiunta, pertanto, anche la Sardegna.

Per le nuove istanze, presentate a partire da oggi, inoltre, sono in vigore i nuovi limiti massimi di costo ammissibile all’agevolazione per ogni progetto presentato. Con le novità introdotte, infatti, il massimale per i progetti di investimento presentati dalle piccole e medie imprese è fissato, rispettivamente, in misura pari a 3 e 10 milioni di euro. Nessuna novità, invece, per il massimale disposto le grandi imprese, rimasto ancorato a 15 milioni di euro.

Quanto sopra illustrato costituisce il corpo delle modifiche all’impianto complessivo dell’agevolazione che, si ritiene, interesseranno esclusivamente le nuove domande, atteso che tanto l’allargamento territoriale quanto il limite massimo di investimento non potranno modificare quanto già esposto nelle istanze di ammissione al credito d’imposta e i relativi provvedimenti di concessione dell’incentivo.

Non sembra potersi escludere, invece, una estensione retroattiva dell’ulteriore novità introdotta con il Dl Mezzogiorno, ossia quella relativa alla cumulabilità del bonus investimenti con altre forme di incentivo, riconosciute anche a titolo de minimis, a valere sui medesimi beni e che, in precedenza, era espressamente esclusa. In pratica, anche per i beni di investimento esposti nelle istanze già prodotte e approvate prima di oggi, ammesse quindi all’agevolazione, dovrebbe essere consentito il cumulo con ulteriori richieste di forme di incentivo diverse dal bonus investimenti. Il tutto, comunque, dovrebbe avvenire, a seconda della dimensione dell’impresa richiedente, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 e coerentemente con la decisione C(2014)6424 del 16 settembre 2014 della Commissione europea che la ha approvata.

Chi ha in corso un investimento sul quale potrà godere del credito d’imposta, pertanto, potrà richiedere ulteriori incentivi sui medesimi beni entro il limite massimo, dato dal cumulo dei due benefici, del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie e 25% per le grandi, nel caso delle zone di cui agli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato. Viceversa, per le aree di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), il cumulo è consentito, rispettivamente, in misura pari al 30%, 20% e 10%. Devono ritenersi retroattive anche le disposizioni dettate a proposito della revoca del beneficio al verificarsi di alcune circostanze. Anche i vecchi assegnatari dell’incentivo, quindi, non potranno limitare l’importo della rideterminazione del bonus attribuito nel caso in cui, in sostituzione dei beni non entrati in funzione o ceduti/dismessi, vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©