Brexit, dazi azzerati per i beni che rispettano le regole di origine preferenziale
Nell’accordo per l’uscita del Regno Unito dalla Ue anche il mutuo riconoscimento della qualifica di Aeo
La chiusura dell’accordo tra il Regno Unito e l’Unione europea porta per gli operatori delle specifiche agevolazioni per lo scambio di beni e rafforza la cooperazione in campo doganale, accise e Iva.
Sul piano delle agevolazioni doganali di sicuro interesse sono l’abbattimento dei dazi a zero quando i beni rispettino le regole d’origine preferenziale. Inoltre, per gli operatori affidabili e titolari di un’autorizzazione AEO è stata introdotta una regola di mutuo riconoscimento, superando le istruzioni che erano state emanate in precedenza dalle due parti. Infine sono state eliminate la quasi totalità delle quote che potevano limitare lo scambio di beni.
Sul piano Iva e accise, importanti sono le regole di cooperazione che si realizza con il mantenimento delle regole sullo scambio automatico delle informazioni e la possibilità di sviluppare dei controlli simultanei.
Riconfermata la partnership per la lotta alle frodi Iva e al recupero delle eventuali somme dovute a seguito di violazione delle regole di entrambe le parti. L’accordo se, da una parte, introduce, in relazione allo scambio di beni, una vera e propria area di libero scambio tra Regno Unito e Ue, dall’altra, conferma tutte le regole dichiarative e documentali proprie dei rapporti tra Paesi terzi.
Regole d’origine
I prodotti originari della Ue o del Regno Unito, purché interamente ottenuti in un territorio ricompreso in tali giurisdizioni ovvero prodotti ottenuti partendo da merci originarie ovvero prodotti ottenuti anche con merci non originarie, ma che rispettino le condizioni riportate negli allegati all’accordo stesso non sono sottoposte a dazio perché sono riconosciuti come aventi origine preferenziale.
Abbastanza ampie sono le regole di cumulo che superano il limite bilaterale offrendo ulteriori possibilità di acquisire l’origine preferenziale, in ogni caso garantendo le lavorazioni cross border. In questi casi è necessario che l’importatore acquisisca dal fornitore dell’altra parte un’apposita dichiarazione che ne attesti l’origine e che, a posteriori, consenta la ricostruzione documentale della stessa, mentre la prova di origine sarà autocertificata dagli esportatori.
Barriere e quote
In merito alle barriere tariffarie, ostacoli al commercio estremamente impattanti, sono previste sostanziali semplificazioni, molte su base fiduciaria. Per i prodotti a basso rischio, come avverrà per il vino, l’automotive, i chimici o i farmaceutici, gli operatori potranno autocertificare la compliance agli standard regolatori previsti dalle parti, che tuttavia rimarranno autonomi e separati con particolari focus sui prodotti alimentari, sanitari o fitosanitari.
Un altro importante risultato ottenuto nell’accordo è la quasi totale assenza di limiti quantitativi di esportazione di beni tra Regno Unito e Ue. Ci sono però, alcune eccezioni: qualche limite è stato imposto per il tonno e per l’alluminio.
Cooperazione
Il testo dell’accordo prevede due specifici protocolli per la cooperazione amministrativa per combattere le frodi Iva e per l’assistenza doganale. Inoltre viene previsto espressamente il mutuo riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO). In relazione a quest’ultimo punto l’accordo prevede che entrambi le parti mantengano una partnership nello specifico programma e fissano nell’allegato Customs 1 tutte le regole che devono rispettare gli operatori per essere qualificati AEO. Di fatto le regole non modificano l’attuale assetto dell’istituto e, quindi, gli operatori già AEO possono già dal 1° gennaio 2021 ottenere il mutuo riconoscimento anche se l’autorizzazione è stata rilasciata dall’altra parte.