Imposte

Brexit, per le fatture anticipate dal Regno Unito si può evitare l’Iva in dogana

Se la consegna dei beni avviene nel 2021 occorre una prova documentale. Più complicata la soluzione per i servizi ricevuti «a cavallo» d’anno

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

L’uscita del Regno Unito dalla Ue complica (anche) la gestione del ciclo passivo: ricezione delle fatture, reverse charge, registrazione dei documenti. Soprattutto in mancanza di indicazioni ufficiali per la transizione e, talora, in presenza di sistemi contabili che non permettono di gestire l’anagrafica di uno stesso operatore come Ue ed extra-Ue, per operazioni che “nascono” in un regime e si “concludono” in un altro. È il caso, per esempio, dell’acquisto di beni da un fornitore in Uk, per cui si riceve una fattura anticipata nel 2020 in vista della consegna nel 2021. A fronte di tale fattura, il cessionario nazionale ha applicato il reverse per acquisti intraUe. Quando arriverà in Italia, però, sarà importato con Iva in dogana.

Una soluzione è stata individuata dalla circolare 37/E/2011 per i servizi su beni importati (si veda l’articolo di NT+ Fisco del 7 dicembre) e potrebbe essere qui replicata, consentendo di sottrarre dall’imposta calcolata in dogana quella già assolta in reverse. Allo scopo, però, è richiesta la dimostrazione documentale dell’assolvimento del tributo (autofattura o fattura integrata), appesantendo la procedura. Un’alternativa – da avallare però ufficialmente – potrebbe essere quella di consentire, a scelta dell’operatore, il versamento in dogana dell’intera imposta (o l’utilizzo del plafond), permettendo lo “storno” dell’originaria registrazione della fattura anticipata.

La situazione può essere più complessa per i servizi ricevuti. Se le prestazioni “generiche” (ex articolo 7-ter, Dpr 633/72) sono rese da soggetti Ue, l’integrazione della fattura va infatti eseguita entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento. Se sono rese da soggetti extra-Ue, va invece emessa autofattura entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione. Per queste prestazioni (diverse da quelle periodico-continuative), inoltre, il momento d’effettuazione coincide con l’ultimazione del servizio; salvo che non ci sia prima un pagamento totale/parziale, nel qual caso l’operazione si considera effettuata per l’importo pagato (l’emissione anticipata della fattura, invece, non anticipa il momento impositivo).

Per semplificare, la circolare 16/E/2013 ha precisato che, se è ricevuta fattura, il servizio può considerarsi ultimato alla ricezione: criterio valido anche in caso di prestatore extra-Ue (sebbene qui non possa parlarsi di “fattura” ricevuta) e confermato (pur non essendo necessario) per le prestazioni diverse da quelle generiche.

Questa impostazione meriterebbe di essere applicata anche alle operazioni a cavallo fra 2020 e 2021. In effetti, se si riceve fattura dal prestatore Uk nel 2021, dovrebbe essere consentito al committente nazionale di considerare la prestazione sempre e comunque eseguita in tale anno (e di emettere quindi autofattura), ancorché vi possano essere evidenze che il servizio sia stato ultimato nel 2020.

Lo stesso potrebbe valere in caso contrario: per una fattura che, ricevuta nel 2020, è però relativa a una prestazione sicuramente non ultimata entro quest’anno. Anche qui, l’eccezionalità della Brexit dovrebbe permettere di considerare che il servizio sia stato eseguito da un fornitore che è (ancora) Ue, con conseguente integrazione della fattura ricevuta (e compilazione dell’Intrastat).

Minori sono i margini di manovra in caso di pagamenti anticipati. Per esempio, se il committente residente paga il prestatore Uk nel 2020, ma riceve fattura nel 2021, è chiaro che il documento si riferisce a un’operazione (ancora) “comunitaria”.

Regole e semplificazioni possibili

1. Operazioni effettuate
L’effettuazione dell’acquisto intra-Ue coincide con la partenza dei beni (per le importazioni, l’accettazione della bolletta doganale). Il momento impositivo è anticipato se il fornitore Ue emette fattura prima del trasporto. Nei servizi “generici” a/da soggetti non residenti rileva l’ultimazione della prestazione, salvo pagamenti anticipati.
2. Acquisti di beni
Se il fornitore Uk emette fattura anticipata nel 2020 e il trasporto inizia nel 2021, il cessionario nazionale ha già assolto l’imposta in reverse charge. All’importazione, l’Iva in dogana dovrebbe tenere conto dell’imposta già assolta (come per le lavorazioni). Si potrebbe “concedere” la scelta di pagare integralmente l’Iva in dogana, stornando l’originaria registrazione
3. Acquisti di servizi
Se si riceve il documento nel 2021 per una prestazione ultimata nel 2020, si dovrebbe consentire l’emissione di autofattura per acquisto da extra-Ue (e no integrazione). Andrebbe anche ammessa l’integrazione del documento ricevuto nel 2020, anche se il servizio è ultimato nel 2021. Per i pagamenti anticipati nel 2020, è più difficile derogare alle regole sull’effettuazione.
4.Regolarizzazioni
Per una prestazione pagata nel 2020, occorre integrare la fattura entro il 15 del mese seguente a quello di ricezione, con riferimento al mese precedente (di ricevimento). Se la fattura del fornitore UK non è ricevuta entro il secondo mese successivo a quello d’effettuazione (pagamento), occorre però regolarizzare tramite autofattura (articolo 46, comma 5, Dl 331/93).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©