Adempimenti

Bunkeraggi, il gasolio denaturato può viaggiare tra depositi fiscali

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di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi


Superati i precedenti vincoli di prassi, il gasolio denaturato può viaggiare ora anche tra depositi fiscali, sulla scorta del documento e-AD e con la copertura di una garanzia pari al 10% dell’imposta gravante commisurata all’accisa che sarebbe applicabile sul gasolio usato come carburante.
La novità introdotta dall’agenzia delle Dogane con la circolare 10/D/17 , infatti, è stata a lungo attesa dagli operatori e garantisce il sistema delle forniture in esenzione da accise nell’ambito, in particolare, di cosiddetti bunkeraggi.
La questione si innesta nell’ambito dell’entrata in vigore, ancora molto problematica, del Dm 225/15, che consente la fornitura diretta di carburante agevolato solo direttamente da depositi fiscali. La disposizione, stringente ed all’epoca inattesa, non rispecchia compiutamente la realtà normativa, amministrativa e logistica attuale, dove una considerevole platea di operatori serve zone e comparti di rilevante importanza locale e dove sono assenti depositi fiscali.
Non è un caso che, sebbene nell’ambito di incertezze applicative, il sistema ha nel tempo riconosciuto situazioni in cui, ad operare le forniture di bunker, erano una serie di operatori qualificati come destinatari registrati o addirittura come depositi commerciali.
Nel nuovo quadro normativo, questa situazione non poteva più essere sostenuta e pertanto, concedendo i tempi tecnici di adeguamento del caso, la Dogana ha preteso che gli operatori in questione fossero autorizzati come depositi fiscali, sebbene in forma che potremmo definire, in qualche modo, «light», dedicata alle sole forniture esenti.
Restava tuttavia il problema, per questi (normalmente piccoli) depositi, di procedere alle operazioni di denaturazione, assai complesse da porre in essere; ciò in quanto, per precedenti prassi scritte, pur senza diretta norma di sostegno, i prodotti già denaturati non potevano circolare sul territorio, ma solo essere impiegati direttamente, in uscita da un deposito, per l’uso esente dedicato.
Il divieto è ora superato e, con la circolare 10/D/17, è uniformato il principio di prassi per cui il trasferimento di gasolio denaturato, peraltro dal 2019 obbligatorio per tutti gli impieghi di navigazione marittima che non danno luogo a versamento di accisa, può essere effettuato anche tra depositi fiscali con la scorta di e-AD (ex Dd n. 158235/10).
La circolazione del gasolio denaturato deve però essere coperta da una garanzia pari al 10% dell’imposta gravante se l’uso non fosse agevolato o esente, in carenza della quale la circolazione è inibita.
Ulteriori oneri sono poi introdotti con riferimento al parco dei serbatoi destinati allo stoccaggio del gasolio denaturato e non, che sono dotati di un sistema di telemisure storicizzate come da circolare 19/D/16, mentre devono essere presenti nei depositi sistemi di registrazione delle autobotti in ingresso ed in uscita, anche basato su telecamere ai varchi di accesso.
Da ultimo, nella circolare l’agenzia introduce una annotazione di sicura utilità, visti alcuni contesti locali in essere. La Dogana conferma infatti che il nuovo articolo 23 Tua sui depositi fiscali (in particolare il comma 4), è attivo e valido, per intero, non solo per le autorizzazioni già rilasciate, ma anche per quelle in corso: possono dunque diventare depositi fiscali anche piccoli operatori che, tra l’altro, eseguono almeno il 30% di forniture esenti parametrato sul totale fornito nel biennio.

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