Imposte

Buoni monouso con fatturazione ad ogni trasferimento

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di Stefania Saccone

Per i buoni monouso e multiuso, l’Iva scatta in due tempi: i primi all’emissione, i secondi all’utilizzo. È quanto emerge dallo schema di decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri l’8 agosto 2018, in recepimento della direttiva Ue 2016/1065, e ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri. Le nuove disposizioni dovranno essere recepite negli ordinamenti nazionali entro il 31 dicembre 2018 ed entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

Più in dettaglio, i buoni monouso sono soggetti all’Iva già in sede di emissione, essendo l’operazione (cessione o prestazione di servizi) identificata in ogni suo elemento: territorialità e aliquota Iva. Ne discende che ogni trasferimento del buono monouso è soggetto all’imposta alla stessa stregua della cessione di beni e servizi che il buono incorpora e, pertanto, ad ogni «cambio di mano», il buono è soggetto a fatturazione (elettronica dal 2019). Se la cessione o la prestazione è effettuata da un soggetto diverso dall’emittente, l’operazione è rilevante ai fini Iva e si considera resa al soggetto che ha emesso il titolo.

Di contro, i buoni multiuso sono tassati all’utilizzo, non essendo ancora noti, all’atto dell’emissione, i presupposti dell’imposta (la territorialità e l’aliquota Iva). L’imposta diventa, pertanto, esigibile solo nel momento in cui i beni o i servizi corrispondenti sono ceduti o prestati ovvero al riscatto del buono da parte del possessore. Ogni trasferimento precedente è, pertanto, fuori dal campo di applicazione dell’Iva.

Sulla base delle definizioni sopra richiamate, sembra che i buoni multiuso abbiano un trattamento più “favorevole” rispetto a quelli monouso, essendo tassati solo in caso di utilizzo con un evidente beneficio di cassa. Posto che il principio di neutralità fiscale vieta che beni o servizi simili siano assoggettati ad un trattamento diverso ai fini Iva, andrebbe valutato se il differente trattamento possa dare luogo a distorsioni di mercato sulla base dello strumento di vendita utilizzato.

Ciò posto, le imprese che operano in questo settore dovranno fare i conti con la prassi amministrativa consolidatasi negli ultimi anni, che non ha mai preso in considerazione la differenziazione tra i buoni monouso e multiuso, assunta invece come discriminante, ai fini dell’individuazione del momento impositivo.

Secondo la prassi pregressa, il buono andava tassato al riscatto, indipendentemente dalla sua natura monouso o multiuso, in base al presupposto che, trattandosi di un documento di legittimazione, la relativa cessione non rilevava ai fini Iva in base all’articolo 2, comma 3, del Dpr 633/1972 (si vedano risoluzione 21 del 22 febbraio 2011; circolare n. 502598 del 1° agosto 1974; circolare 27 del 9 agosto 1976 e circolare 30 del 1° agosto 1974 con riferimento ai «buoni benzina»).

Con la circolare 8/E/2018, l’agenzia delle Entrate modifica il precedente orientamento, precisando, tra l’altro, che i buoni carburante dovranno essere assoggettati all’Iva qualora siano soddisfatti i presupposti dei buoni monouso.

Pertanto, considerato che i precedenti documenti di prassi prevedevano un diverso comportamento, l’agenzia delle Entrate ha precisato che i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018 in difformità alle indicazioni fornite con la circolare 8/E del 30 aprile 2018, ma in conformità ai pregressi documenti di prassi, non daranno luogo all’applicazione di sanzioni.

Restano estranei alla disciplina dei buoni: i titoli di trasporto, i biglietti d’ingresso a cinema e musei, i francobolli e altri titoli similari a dette tipologie, nonché i voucher la cui finalità consiste nell’effettuare pagamenti.

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