Imposte

L’Agenzia conferma: buoni pasto esenti anche per lo smart working

La risposta a interpello 123/2021: regime agevolativo a prescindere dalle modalità di svolgimento del lavoro

di Antonio Frediani e Gabriele Sepio

Buoni pasto esenti anche per i lavoratori in smart working. È quanto emerso nella risposta a interpello 123/2021 delle Entrate - pubblicata dalle Entrate lunedì 22 febbraio e anticipata sul Sole 24 Ore del 10 febbraio - in cui il regime agevolativo dei buoni pasto è stato riconosciuto anche ai lavoratori agili. Nel dettaglio, il caso oggetto dell’istanza riguardava un ente bilaterale che aveva previsto, per tutto il periodo emergenziale, lo svolgimento da parte dei propri dipendenti della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Ora, in applicazione del proprio contratto di secondo livello, l’ente bilaterale ha ritenuto di dover assegnare i buoni anche ai dipendenti in smart working, nel rispetto dell’articolo 20 della Legge 81/2017 che riconosce al lavoratore agile il diritto ad un «trattamento economico e normativo» non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che eseguono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, nel rispetto dei contratti collettivi. Tuttavia, la recente giurisprudenza (Tribunale di Venezia 1069/2020) ha negato ai lavoratori agili il diritto a ricevere i buoni pasto, in quanto non costituirebbero un trattamento necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto di un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro. Il dubbio sul diritto o meno a ricevere i buoni pasto, ha spinto l’Istante a chiedere all’Ufficio se, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (in presenza o in smart working), ai fini Irpef, i buoni pasto potessero rientrare tra i servizi sostitutivi di mensa, parzialmente esenti (4 euro in forma cartacea, 8 euro in forma elettronica) dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, ex articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir. Nel fornire la risposta, l’Amministrazione ha osservato che la ratio sottesa al regime fiscale di cui all’articolo 51 del Tuir è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni effettuate dal datore di lavoro collegate alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve poter consumare il pasto (risoluzione 118/2006).

Richiamando anche il Dm 122/2017, l’Agenzia ha poi aggiunto che il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, ivi incluse le ipotesi in cui l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo. Dunque, la normativa tiene conto che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili. In assenza di specifiche restrizioni, l’esenzione in questione è riconosciuta, dunque, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Di conseguenza, i buoni pasto assegnati ai lavoratori agili non possono che scontare il regime agevolativo.

Articolo del 10 febbraio, aggiornato il 22 febbraio

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©