C’è concorso tra reati tributari e fallimentari
I reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale possono concorrere rispettivamente con i delitti tributari di occultamento e sottrazione dei documenti contabili e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. A confermare questo orientamento è la Corte di cassazione, sezione V penale, con la sentenza 35591 depositata ieri.
Il legale rappresentante di una società veniva condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, frode fiscale, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’imputato, avverso la decisione, confermata anche in appello, ricorreva in Cassazione, lamentando tra l’altro, l’errata applicazione del concorso tra i reati fallimentari e fiscali. I giudici di legittimità hanno innanzitutto escluso che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000) rimanga assorbito nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Dalla comparazione strutturale delle fattispecie emerge una diversità nella soggettività dell’illecito: il reato fallimentare può coinvolgere soltanto gli imprenditori falliti, mentre al delitto tributario sono interessati tutti i contribuenti (imprenditori e non). C’è poi anche una diversità dell’elemento psicologico atteso che per la bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo è generico, mentre nella sottrazione fraudolenta è specifico per il pagamento delle imposte.
Nell’articolo 10 del Dlgs 74/2000 esiste una clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato» che, secondo la giurisprudenza consolidata, la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico. Nella specie, però, la Cassazione ha ritenuto che le due norme tutelino beni giuridici differenti. La condotta del reato tributario è finalizzata a evadere le imposte e tutela l’Erario; mentre il delitto fallimentare protegge gli interessi dei creditori del fallito. I giudici di legittimità hanno così concluso che la norma fiscale è «speciale» rispetto a quella fallimentare in relazione all’oggetto materiale delle condotte e alla specie di lesione da esse procurata, nonché in relazione all’oggetto del dolo specifico. È però «generale» con riguardo ai soggetti destinatari dell’incriminazione, potendosi la stessa applicare all’imprenditore non fallito e persino al contribuente non imprenditore.
In virtù di tali differenze, si verifica nelle due ipotesi esaminate una specialità reciproca tra gli illeciti, con la conseguenza che essi concorrono e non si assorbono. L’orientamento della Suprema corte lascia qualche perplessità perché come si evince dalla relazione illustrativa al Dlgs 74/2000, il legislatore aveva introdotto nell’articolo 10 e inizialmente anche nell’articolo 11 (successivamente soppresso con il Dl 78/2010) la locuzione «salvo il fatto non costituisce più grave reato» espressamente per evitare il concorso con i reati fallimentari. Nella relazione, infatti, è precisato che la clausola «vale ad escludere, in particolare, il concorso fra il delitto in esame e quello di bancarotta fraudolenta documentale, sancendo la prevalenza di quest’ultimo». Evidentemente il legislatore non aveva valutato, differentemente dalla Cassazione, la sussistenza di un’ipotesi di specialità bilaterale.
Cassazione, V sezione penale, sentenza 35591 del 19 luglio 2017