Calciomercato, maxisconto fiscale con il regime degli impatriati per gli stranieri che vengono a giocare in Italia
Maxisconti tributari per gli sportivi professionisti stranieri che si trasferiscono in Italia e spostano la loro residenza fiscale nel nostro Paese. È l’effetto delle modifiche apportate dal decreto crescita (Dl 34/2019, articolo 5) - ora in conversione in prima lettura alla Camera - al regime degli impatriati (Dlgs 147/2015, articolo 16). I ritocchi hanno esteso le agevolazioni anche ai lavoratori privi dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dalla normativa previgente. Quindi, ad esempio, anche i calciatori stranieri professionisti che si dovessero spostare in un club italiano nel corso della campagna acquisti estiva 2019 potrebbero beneficiare della tassazione solo al 30% dei redditi percepiti qualora rispettassero tutte le condizioni previste per l’agevolazione. Tassazione ridotta ulteriormente al 10% se il trasferimento avviene in un club sportivo di una regione meridionale (si pensi al Napoli o al neopromosso Lecce). Ma vediamo nel dettaglio.
Le condizioni di accesso
Sono state semplificate le condizioni di accesso al regime che diventano unicamente:
•l’essere stati residenti all’estero nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia;
•l’obbligo di permanenza in Italia per due anni;
•lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Per i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione dell’agevolazione, l’articolo 16 del Dlgs 147/2015 prevede la detassazione per 5 anni di parte del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia.
Il regime si applica anche a chi avvia un’attività d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. In particolare, i redditi di lavoro prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare (con conseguente detassazione del restante 70%, percentuale innalzata rispetto al 50% previsto in precedenza).
Tassazione ultraridotta al Sud
Si prevedono anche agevolazioni rafforzate in presenza di specifiche condizioni:
•il trasferimento in un comune del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) porta la detassazione al 90% (con conseguente tassazione del reddito imponibile nella sola misura del 10%);
•le agevolazioni vengono estese per ulteriori cinque periodi di imposta, con detassazione al 50 per cento in questo arco temporale, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e ai lavoratori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);
•per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, negli ulteriori cinque periodi di imposta, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.
Gli sportivi professionisti
Il nuovo regime è destinato ad assumere rilevanza anche per gli sportivi professionisti, in conseguenza del venir meno del requisito di elevata qualificazione o specializzazione. Si pensi al caso dei calciatori, per i quali lo stipendio corrisposto dal club di appartenenza configura un reddito di lavoro dipendente (circolare 37/E/2013). Qui il regime è facilmente applicabile nel caso in cui un club italiano stipuli un contratto di prestazione sportiva con un calciatore proveniente dall’estero che non è mai stato residente in Italia. Le agevolazioni potrebbero applicarsi anche ai calciatori che, ad esempio, sono rimasti residenti in Italia fino al 2017 (quelli che si sono trasferiti all’estero nella sessione estiva di calciomercato del 2017 tra luglio e agosto) e si ritrasferiscono nel nostro Paese all’inizio della stagione 2019-2020. Una questione dubbia per gli sportivi potrebbe riguardare l’applicabilità del regime ai redditi da sponsorizzazioni, per i quali possono esserci margini di incertezza sotto il profilo qualificatorio. Tali redditi potrebbero infatti rientrare:
•nella categoria di quelli da lavoro dipendente (se riconducibili al rapporto di lavoro instaurato con il club di appartenenza);
•tra i redditi di lavoro autonomo;
•tra i redditi diversi derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, caso, quest’ultimo, in cui a differenza dei primi due il regime agevolativo risulterebbe precluso.
La decorrenza dei nuovi benefici
I nuovi benefici si applicano a chi acquista la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2020 (anche se sotto il profilo civilistico ci si può trasferire già nella seconda metà del 2019). Tra le modifiche proposte in sede di conversione in legge del Dl 34/2019, la più rilevante dovrebbe prevedere una estensione dei maggiori benefici previsti anche a coloro che - già fruitori della vecchia agevolazione - abbiano trasferito la residenza in Italia prima del 2020. La modifica riguarderebbe i lavoratori altamente qualificati che già potevano fruire delle precedenti agevolazioni e che altrimenti sarebbero ingiustificatamente discriminati.
Il contestato requisito dell’iscrizione all’Aire
Inoltre, il decreto crescita (Dl 34/2019) chiarisce che i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai nuovi benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. In sostanza, si pone fine alla querelle che vedeva nella mancata iscrizione all’Aire un ostacolo all’accesso al regime premiale.
Con valenza - si ritiene - sistematica rispetto al concetto di residenza in ambito tributario, la nuova previsione normativa si adegua alle sovraordinate disposizioni internazionali contro le doppie imposizioni che, per dirimere i casi di doppia residenza fiscale, fanno riferimento a criteri di collegamento della persona allo Stato di tipo sostanziale (tie-breaker rules), non tenendo conto della formale iscrizione anagrafica.
La nuova previsione interpretativa vale anche per chi rientra entro il 2019 o è già rientrato, inclusi i destinatari di atti impositivi ancora impugnabili (o in contenzioso) aventi ad oggetto il disconoscimento delle agevolazioni proprio per mancanza dell’iscrizione all’Aire (con la conseguenza che questi contenziosi dovranno essere abbandonati dall’agenzia delle Entrate). L’unica (e discutibile) eccezione prevista è che non si fa luogo «in ogni caso» al rimborso delle imposte versate «in adempimento spontaneo».