Controlli e liti

Calcola il Fisco? Meno pericoli ma con più costi

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di Carlotta Benigni, Antonio Longo e Antonio Tomassini

Chi decide di aderire alla nuova procedura di voluntary disclosure senza optare per l’autoliquidazione indicherà i soli imponibili oggetto di regolarizzazione nella sezione V del modello di istanza. La liquidazione di imposte e sanzioni arriverà dall’agenzia delle Entrate e, in questo caso, vi sarà un aggravio del 10% delle sanzioni, ma non si correrà il rischio di subire le ulteriori maggiorazioni previste in caso di autoliquidazione ritenuta insufficiente dall’Ufficio.

Gli effetti della procedura in termini sanzionatori variano come segue:

in caso di autoliquidazione (corretta) continueranno ad applicarsi le sanzioni previste nella prima disclosure, pari al 75% del minimo edittale per le violazioni reddituali e alla metà del minimo edittale (quindi 1,5% per attività in Paesi white list o 3% negli altri casi) per le violazioni da quadro RW in caso di rimpatrio fisico, giuridico o rilascio del waiver; ove non sussistano queste condizioni (come nel caso di attività in Paesi black list senza waiver), le sanzioni sono ridotte del 25%;

in caso di mancata autoliquidazione, le sanzioni saranno applicabili nella misura dell’85% dei minimi edittali per le violazioni reddituali e del 60% dei minimi edittali per le violazioni da quadro RW (quindi 1,8% per attività in Paesi white list o 3,6% negli altri casi), in caso di rimpatrio fisico, giuridico o rilascio del waiver, misura innalzata all'85% negli altri casi;

in caso di autoliquidazione ritenuta insufficiente ex post, fermo restando il versamento già effettuato, l’agenzia delle Entrate provvederà a recuperare le somme ancora dovute con una maggiorazione del 10% o del 3%; l’entità della maggiorazione varia a seconda che la differenza tra quanto versato in sede di autoliquidazione e quanto richiesto a seguito del controllo sia, rispettivamente, superiore o inferiore/uguale al 10% in caso di redditi soggetti a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva e relative sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, ovvero al 30% in caso di redditi soggetti a tassazione ordinaria.

Sulla base dell’interpretazione letterale delle norme, le eventuali maggiorazioni (del 10% o del 3%) dovrebbero applicarsi sul totale richiesto a titolo di maggiori imposte, interessi e sanzioni, queste ultime addirittura già aumentate secondo le misure previste in caso di mancata autoliquidazione (peraltro, è evidente che le somme irrogate a titolo di sanzione non producono interessi).

L’autoliquidazione, in assenza di un preventivo contraddittorio con l’Agenzia, sembra quindi comportare maggiori responsabilità ed oneri in caso di errori rispetto all’ipotesi in cui sia direttamente l’Ufficio a liquidare gli esiti della regolarizzazione. Gli eventuali errori, come è stato nella prima voluntary per la maggior parte dei casi, potrebbero derivare da divergenze interpretative dovute a condizioni di incertezza giuridico-interpretativa. In linea di principio, l’incertezza interpretativa in buona fede potrebbe condurre alla disapplicazione delle sanzioni ex articolo 10 dello Statuto del Contribuente e articolo 6 del Dlgs 472/1997. Al contrario, se si dovesse accedere sempre ad una interpretazione e/o applicazione rigida della nuova procedura di disclosure, si rischia di sanzionare i contribuenti in maniera sproporzionata.

Peraltro, sempre sul fronte sanzionatorio,l’agenzia delle Entrate, nelle istruzioni alla compilazione del modello di istanza, ha affermato la non applicabilità del principio del favor rei con riferimento alle nuove misure sanzionatorie introdotte dal Dlgs 158/2015, anche se dal tenore delle norme trattasi di una posizione non pacifica. La stessa Agenzia sembra però aver aperto alla possibilità di definire le sanzioni da quadro RW con il pagamento di un terzo dell’importo risultante dall’applicazione del cosiddetto cumulo giuridico (cioè di un’unica sanzione debitamente elevata quando si commettono più violazioni legate da un vincolo di progressione anche in anni diversi), senza il limite minimo del terzo dei minimi edittali anno per anno che di fatto rendeva possibile la definizione solo sul cumulo materiale.

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