Imposte

Calcolo dell’Iva a credito, nella dichiarazione annuale va solo quella versata

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di Michele Brusaterra

Nella dichiarazione annuale Iva che si conclude a credito, si deve tenere conto solo dell’Iva periodica effettivamente versata. È questa, probabilmente, la novità più rilevante della dichiarazione annuale Iva 2019, relativa al 2018, in scadenza il prossimo 30 aprile.
Il quadro «VL» della dichiarazione contiene, innanzitutto e in via del tutto sintetica, il totale dell’Iva a debito e il totale dell’Iva a credito, detraibile, nonché la differenza fra i due importi appena indicati che possono far scaturire un’imposta dovuta ovvero un’imposta a credito da indicare, rispettivamente, nel rigo «VL3» o «VL4».
Dopo aver sottratto all’Iva dovuta ovvero aggiunto all’Iva a credito, guardando sempre ai dati principali, l’eventuale credito risultante dalla precedente dichiarazione e sottraendo, da tale ultimo credito, utilizzando sempre appositi righi, quello utilizzato nel corso dell’anno in compensazione, negli scorsi anni si andava a evidenziare il risultato complessivo delle liquidazioni Iva periodiche, come imposta dovuta in corso d’anno.

Qui scatta una delle novità della dichiarazione Iva annuale di quest’anno. Non viene, infatti, solo richiesta l’imposta periodica liquidata, bensì, modificando lo schema dichiarativo, nel campo 2 del rigo «VL30» va indicata quella complessivamente dovuta nel corso dell’anno, e che corrisponde alla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo «VP14» della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2018, nel campo 3, sempre del rigo «VL30», l’importo dell’Iva complessivamente versata nel corso dell’anno, compreso l’acconto Iva, gli interessi trimestrali e l’imposta versata a seguito di ravvedimento operoso, e infine, nel campo 1 «il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3». Nei righi «VL32-Iva a debito», e «VL33-Iva a credito», le istruzioni alla dichiarazione annuale in commento dispongono che, per la determinazione del risultato, nel caso di Iva a debito, vada tenuto in considerazione anche il maggiore importo tra l’Iva dovuta nell’anno e l’Iva versata, e già indicato nel rigo «VL30», campo 1, ovvero nel caso di Iva a credito, si deve tenere conto, sempre con riferimento al rigo «VL30», dell’importo del campo 3, ossia solo quello dell’imposta effettivamente versata.

In questo modo l’importo a credito rimane esposto al netto dell’imposta che, seppur dovuta in corso d’anno, non risulta essere stata ancora versata alla data della compilazione e presentazione della dichiarazione Iva annuale. Si ricorda altresì che il quadro «VH», sempre della dichiarazione annuale Iva, con l’entrata in vigore della comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche, ha mutato la propria passata funzione. Esso, infatti, deve essere compilato solo se si intende «inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva», come peraltro chiarito dalla risoluzione n. 104/E/2017 dell’agenzia delle Entrate. Nel caso di invio, integrazione o correzione delle liquidazioni periodiche, è necessario indicare, nel predetto quadro, i dati richiesti, compresi, come specificano le istruzioni alla dichiarazione annuale in commento, «quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione». Se le modifiche o integrazioni di cui si è detto comportano la compilazione senza dati del quadro «VH», allora il contribuente deve barrare la casella «VH» posta in calce al quadro VL nel riquadro «Quadri compilati».

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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