Calcolo a ostacoli per l’Ace 2016
Imputazioni a patrimonio netto nel bilancio 2016 con rebus ricadute Ace. Mentre l’incentivo alla capitalizzazione rischia di subire nuove penalizzazioni ad opera della manovrina di primavera, le imprese attendono il decreto ministeriale, da emanare entro il 30 aprile, che dovrà revisionare le regole attuative dell’Ace per adeguarle ai nuovi principi contabili, come stabilito dall’ articolo 13-bis del Dl 244/2016 . Tra i dubbi più rilevanti, l’impatto sulla base dell’agevolazione della riserva negativa per azioni proprie, le movimentazioni dirette delle riserve per cambio di principi contabili o correzione di errori, e l’iscrizione a patrimonio netto dello scorporo di interessi passivi figurativi sui finanziamenti soci infruttiferi.
Movimenti patrimonio netto
Nella chiusura dei bilanci 2016, già notevolmente complicata dalla prima applicazione dei nuovi Oic emanati in applicazione del Dlgs 139/2015, le società hanno dovuto fare i conti anche con i dubbi interpretativi riguardanti la determinazione della deduzione Ace nel calcolo dell’Ires da stanziare a conto economico.
Le disposizioni vigenti per il periodo di imposta 2016 (articolo 1 del Dl 201/2011 e Dm 14 marzo 2012) prevedono infatti che le movimentazioni patrimoniali rilevanti nel calcolo dell’incentivo sono solo quelle derivanti da accantonamenti di utili a riserve diverse da quelle non disponibili e da conferimenti in denaro dei soci. Nel bilancio d’esercizio 2016, hanno invece fatto la loro comparsa movimentazioni patrimoniali (incrementi e decrementi di riserve) generati da situazioni differenti dalle due sopra indicate. I principi Oic prevedono infatti imputazioni dirette a patrimonio netto, tra l’altro, per la contabilizzazione delle azioni proprie, per la correzione di errori e la rappresentazione di cambiamenti nei principi contabili, nonché per il particolare caso di finanziamenti infruttiferi ricevuti da soci e da controllanti con finalità di sostegno patrimoniale.
L’Ace complica il saldo Ires
Predisposti in qualche modo i bilanci civilistici (nei quali lo stanziamento delle imposte è sempre un dato presunto), si pone ora il problema di cominciare a calcolare il saldo dell’Ires che dovrà essere versato entro fine giugno. Le “nuove” movimentazioni del patrimonio vanno infatti analizzate per verificarne eventuali impatti, in più o in meno, sulla base Ace, il cui 4,75% rappresenta una deduzione dall’imponibile. Per chiarire le ricadute dei nuovi Oic sulla base Ace, l’articolo 13-bis, comma 11, del Dl 244/2016 ha previsto che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (1° marzo 2017), e dunque entro domenica 30 aprile, il ministero deve emanare un decreto che revisioni quello del 2012 in modo da coordinare le regole per le imprese Ias adopter con quelle delle società con bilancio civilistico.
L’impatto Ace dei nuovi movimenti diretti a patrimonio dovrebbe desumersi dalla sostanza delle operazioni sottostanti. Laddove l’imputazione a riserva riguardi componenti con natura reddituale che in passato transitavano a conto economico (si pensi a costi o proventi e ai relativi debiti o crediti non contabilizzati nell’anno di competenza e iscritti contro le riserve di utili), il movimento dovrebbe essere considerato, in più o in meno, nel calcolo dell’incentivo, poiché va a sostituire maggiori o minori utili che si sarebbero destinati a riserva. Quanto alle azioni proprie, è da ritenere che la liberazione della precedente riserva indisponibile (che non si considerava per l’incentivo) possa incrementare l’Ace nella misura in cui essa era post 2010 (articolo 5 del Dm). D’altro canto, l’iscrizione della riserva negativa dovrebbe comportare un abbattimento della base Ace nei limiti degli incrementi patrimoniali formati da accantonamento di utili. Un dubbio resta invece per l’imputazione a riserva dello scorporo degli interessi figurativi sui finanziamenti infruttiferi, che è sostanzialmente equiparabile a una sorta di rinuncia al credito “virtuale” vantato dai soci.