Imposte

Cambia la norma sulle Dta: crediti utilizzabili dal momento di efficacia giuridica della cessione

Le modifiche introdotte al meccanismo previsto dal cura Italia con la conversione del decreto Agosto

di Giosuè Manguso

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta possono essere utilizzati «a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione». È questa una delle modifiche al meccanismo previsto dall’articolo 55 del decreto Cura Italia, appena introdotte con gli emendamenti votati dal Senato in conversione al Dl Agosto. Per la precisione, gli emendamenti intervengono sulla norma “a monte”, vale a dire l’articolo 44-bis del Dl 34/2019, che era stata riscritta dal Cura Italia.

Le modifiche (già presentate ma non approvate nei lavori di conversione in legge dei decreti d'urgenza della scorsa primavera) riguardano:
1. l'identificazione della data di efficacia di cessione del credito;
2. la possibilità di utilizzare anche le perdite riportabili nell'ambito del regime del “consolidato fiscale”;
3. la determinazione del valore nominale per i crediti non erogati ma acquistati da terzi;
4. la limitazione a una sola volta dell'applicazione del regime speciale di incentivo finanziario al credito oggetto di cessione.

La data rilevante
La data di cessione deve identificarsi con la data di trasferimento giuridico (e non contabile), quella cioè indicata nell'atto di cessione dei crediti. La precisazione si è resa necessaria nel dubbio, che una parte della dottrina si è posto, che la data di cessione potesse identificarsi con la “derecognition” contabile del credito, indipendentemente dal relativo trasferimento giuridico.

Di conseguenza, potendo essere agevolate anche le cessioni pro solvendo di crediti, la finalità vera della norma non è tanto lo smobilizzo dei crediti deteriorati quanto l'anticipo della monetizzazione di alcune posizioni soggettive. Inoltre, per evitare che un medesimo credito sia oggetto di più cessioni, è stato stabilito che i crediti possono essere agevolati una sola volta, e che per i crediti acquistati da soggetti terzi il valore nominale coincide con il relativo costo di acquisto.

Il consolidato fiscale
La monetizzazione delle perdite riportabili non è stata limitata a quelle del soggetto cedente i crediti, ma è stata estesa alle perdite di tutte le entità appartenenti al regime del “consolidato fiscale”.

In presenza, dunque, di un soggetto che abbia optato per tale regime, la monetizzazione riguarda preliminarmente le proprie eccedenze del rendimento nozionale Ace e le perdite riportabili dello stesso soggetto maturate in periodi di imposta antecedenti il primo periodo di validità del regime di tassazione di gruppo. Dopo aver esaurito tali posizioni, l'incentivo è parametrato alle perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto consolidante, il cui utilizzo darà ovviamente luogo, già dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, al venir meno della relativa computabilità in sede di determinazione del reddito complessivo di gruppo.

È una modifica normativa condivisibile, autorevolmente auspicata in dottrina, in quanto consente la monetizzazione non soltanto delle perdite riportabili del soggetto cedente ma anche di quelle complessivamente disponibili dal soggetto consolidante; pertanto, possono essere conteggiate anche perdite trasferite al consolidato fiscale da soggetti diversi dal cedente i crediti deteriorati.

Il canone
Quanto alle modifiche all'obbligo del versamento del canone, viene variato il calcolo della relativa base imponibile.

Infatti, la versione approvata dal decreto “Cura Italia” prevedeva di determinare le Dta (da confrontare con le imposte versate) conteggiando sia le Dta trasformabili che i crediti di imposta derivanti dalle Dta trasformate, determinando un indebito incremento della base imponibile dell'eventuale canone.

Ora, la disposizione riformulata esclude le Dta trasformabili dal confronto con le imposte versate. Conseguentemente, almeno per le imprese, diverse dagli intermediari finanziari, che non hanno contabilizzato attività per imposte anticipate sulle posizioni soggettive agevolabili, la sola presenza di crediti di imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta in questione, da contrapporre alle imposte versate, non dovrebbe far emergere obblighi di versamento del canone previsto dall'articolo 11 del Dl 59/2016.

In conclusione, i regimi agevolativi in commento, oltre a differenziarsi per ambito oggettivo, presentano sia peculiarità soggettive, perché sarà agevolata qualsiasi entità partecipante al “consolidato fiscale” e non necessariamente il singolo soggetto partecipante che ha ceduto i crediti deteriorati, che in termini di data di efficacia del credito, in quanto è differente anche la data in cui i crediti di imposta originano, la quale coincide con la data di cessione (giuridica), senza, dunque, aver riguardo alla data di approvazione del bilancio, ovvero la data di invio della dichiarazione, relativo all'esercizio (periodo) in cui è avvenuta la cessione del credito deteriorato.

Ne emergono due regimi di determinazione di crediti di imposta che non presenterebbero elementi di comunanza se non la previsione dell'obbligo di versamento di un canone periodico.

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