Imposte

Canali diversi per la trasmissione della fattura elettronica

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di Michele Brusaterra


Per i carburanti, fattura elettronica con pec del cliente ovvero con codice destinatario richiesto dal contribuente.

A quasi due mesi esatti dal prossimo debutto della fattura elettronica nel settore della cessione di gasolio e benzina per autotrazione e dei servizi di sub appalto nell'ambito degli appalti pubblici, l'agenzia delle Entrate ha fornito le specifiche tecniche per il corretto adempimento dei nuovi obblighi.

Da un punto vista di compilazione, è bene tenere presente che, affinché la fattura elettronica in formato Xml e inviata al Sistema di Interscambio (SdI), possa essere validamente recapitata al cliente da parte del SdI stesso, deve essere scelta una delle modalità messe a disposizione dall'agenzia delle Entrate.

Innanzitutto, il file deve essere trasmesso allo SdI, anche tramite un intermediario, o attraverso pec, o attraverso servizi informatici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (web o app), o su rete Internet, con servizio «web service», ovvero attraverso sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo Ftp.

Mentre l'utilizzo della Pec e della procedura web o dell'app non richiedono alcun preventivo processo, per quanto riguarda il web service e la trasmissione tra terminali su protocollo Ftp, è necessario un preventivo processo di «accreditamento» allo SdI, di modo da consentire di impostare le «regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI». In tali ultimi due casi terminata la procedura di accreditamento, lo SdI, su richiesta del contribuente, «associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre», definito nel provvedimento come «codice destinatario».

Anche il destinatario, per il recapito della fattura, può scegliere di registrarsi presso l'agenzia delle Entrate indicando la Pec ovvero il codice destinatario. In tale caso la fattura verrà sempre recapitata dallo SdI all'indirizzo telematico registrato.

In caso di non registrazione, nel campo «CodiceDestinatario» del file della fattura elettronica, l'emittente dovrà indicare: il codice destinatario attribuito al cessionario o committente, e da questi comunicato al cedente o prestatore, ovvero un codice convenzionale “0000000” da inserire nel campo «CodiceDestinatario» e, nel campo «PECDestinatario», la Pec del cessionario o committente.

Se il cessionario o committente non è un soggetto passivo d'imposta, va sempre indicato il codice convenzionale «0000000» e va compilato il campo «CodiceFiscale». La fattura, quindi, verrà messa a disposizione del cessionario o committente, da parte dello SdI, nella sua area riservata del sito web e contestualmente resa disponibile anche al cedente o prestatore, nella sua area riservata. Quest'ultimo è tenuto comunque a consegnare una copia informatica o analogica della fattura al cliente e avvertirlo che la fattura è a sua disposizione nell'area riservata del sito web.

La medesima procedura da ultimo vista vale anche nel caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di un soggetto «minimo», ovvero di un forfettario o di un produttore agricolo speciale, di cui all'articolo 34, comma 6 del Dpr 633/1972, indicando sempre il codice convenzionale «0000000» nel campo «CodiceDestinatario».

Infine, in presenza di cessionario o committente, titolare di partita Iva, che non ha comunicato il codice destinatario o la Pec, il cedente o prestatore dovrà indicare il codice convenzionale «0000000» e lo SdI metterà la fattura a disposizione del cessionario o committente nell'area riservata del sito web.


Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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