Carburanti agricoli, credito d’imposta del quarto trimestre 2022 compensabile fino al 30 giugno 2023
Tre mesi in più con la conversione del decreto Aiuti quater. Slitta anche dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il termine per la comunicazione alle Entrate degli importi maturati nel 2022
Il meccanismo
L’articolo 2 del Dl 144/2022 ha riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese esercenti l’attività agromeccanica, un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati, con riferimento agli acquisti effettuati nel quarto trimestre solare dell’anno 2022. Per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, il credito di imposta spetta anche per la spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
L’utilizzo in compensazione
Il credito è utilizzabile in compensazione orizzontale. La versione originaria dell’articolo 2 del Dl 144/2022 aveva previsto l’utilizzo entro il termine del 31 marzo 2023. La legge di conversione del Dl 176/2022 proroga ora il termine al 30 giugno 2023. Senza dubbio, poter contare su un tempo maggiore per utilizzare il credito è di aiuto. Si ricorda, infatti, che il mancato utilizzo del credito entro il termine previsto comporta la perdita dello stesso, non essendo possibile chiederlo a rimborso.
La cessione
In alternativa all’utilizzo diretto del credito, è possibile effettuare una cessione dello stesso. Anzitutto, si ricorda che il credito può essere solo ceduto per intero (anche a più cessionari); l’utilizzo in compensazione, anche solo di parte del credito da parte del soggetto che lo ha maturato, impedisce la successiva cessione.
La cessione può essere fatta dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari). Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, quindi entro il 30 giugno 2023.
La comunicazione alle Entrate
Lo spostamento del termine di utilizzo del credito ha come conseguenza anche la proroga dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 del termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Il primo trimestre 2023
I commi 45-50 della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) hanno previsto il medesimo credito di imposta anche con riferimento agli acquisti del primo trimestre 2023. Rispetto a quello previsto per il quarto trimestre 2022 non ci sono novità sostanziali (rimangono, cioè, invariate, la misura, l’ambito di applicazione e le modalità di utilizzo). L’unica differenza è quella relativa al termine di utilizzo che, per il credito di imposta del primo trimestre 2023 è fissato al 31 dicembre 2023.