Controlli e liti

Carburanti a filiera monitorata per contrastare evasione e frodi

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di Ettore Sbandi e Benedetto Santacroce

Lotta all’evasione in tre mosse per il settore dei carburanti, oggetto di radicali interventi nella legge di bilancio di prossima approvazione. Il comparto, infatti, è da anni oggetto di pesanti fenomeni fraudolenti che hanno reso necessari interventi radicali, invocati anzitutto dagli stessi operatori, che subiscono la presenza di traders e soggetti estemporanei spesso utilizzati per soli fini evasivi.

E-fattura e corrispettivi

La risposta del legislatore sta nell’obiettivo di identificare la filiera commerciale. Per questo, la lotta alle frodi si rafforza in primo luogo mediante la previsione dal 1° luglio 2018 di un duplice obbligo:

• emissione di fatture elettroniche ;

• trasmissione telematica dei corrispettivi .

È stato infatti previsto l’obbligo di emissione di fattura elettronica per tutta la filiera commerciale dei carburanti, ossia per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Analogamente, e con la medesima decorrenza, gli operatori dovranno memorizzare e trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina o gasolio effettuate.

Lo stoccaggio

Sempre ai fini identificativi, con il secondo intervento è stata poi introdotta una modifica alla disciplina delle accise, prevedendo una nuova, preventiva autorizzazione per i soggetti che intendono avvalersi, per lo stoccaggio dei prodotti energetici , di un deposito fiscale o di un destinatario registrato. In questo modo, gli operatori del settore che, di fatto, sono tenuti al pagamento dell’imposta (che in diritto è invece di competenza primaria del deposito fiscale) devono essere identificati e autorizzati . Sarebbe importante continuare la tracciatura della filiera commerciale anche dopo l’estrazione dai depositi, ma questo obiettivo potrà comunque essere raggiunto dalla fatturazione elettronica e dalla telematizzazione dei documenti di scorta delle merci assoggettate a imposta (Das).

L’estrazione

Con il terzo e forse più importante intervento, il legislatore ha infine congegnato un nuovo sistema applicativo dell’Iva, attivo a partire dal 1° febbraio 2018. Nel caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di destinatario registrato , qualunque sia la fonte di acquisto (nazionale, intra Ue o extra Ue), l’accisa e l’Iva sono dovute con pagamento mediante modello F24 senza diritto a compensazione.

Dunque, l’istituto tipico del sistema accise viene in funzione, per la verità in maniera ibrida e piuttosto peculiare, come fosse un deposito Iva, con pagamento dell’imposta in contanti. È evidente che l’aggravio finanziario per le imprese sarà molto netto, soprattutto per gli acquisti nazionali che liquideranno l’Iva sull’accisa con modello F24, invece dell’attuale liquidazione periodica.

Diverso è invece il discorso per gli acquisti intracomunitari , che identificano la forma maggiore dei flussi fraudolenti per il settore. In questi casi, la nuova norma introduce una deroga a doppio taglio . Nelle ipotesi intra Ue, infatti, l’imposta deve essere corrisposta con modello F24 anche quando il deposito fiscale di transito obbligato è utilizzato anche come deposito Iva. In questi casi, però, la forma di pagamento potrebbe tornare quella ordinaria del reverse charge se l’estrattore si dimostra compliant con i requisiti di affidabilità da adottarsi con successivo decreto ministeriale. Su tale decreto si giocherà molta parte della partita sull’antievasione, dovendosi evitare ipotesi di assolvimento semplificato per soggetti nuovi o poco identificati.

Il Ddl di bilancio all’esame del Senato

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