Imposte

Carburanti, l’Iva si potrà pagare in più modi

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Un ulteriore aspetto che deve essere chiarito in merito alle nuove disposizioni in tema di limitazioni alla deducibilità dei costi auto, è quello che attiene all’individuazione dell’esatto perimetro di applicazione delle novità avendo riguardo a entrambi i profili impositivi, sia quello delle imposte dirette che quello delle indirette.

Ai fini Iva, stando al tenore letterale del nuovo articolo 19-bis1 comma 1 lettera d) del Dpr 633/72, sembrerebbero interessati agli obblighi di pagamento con strumenti elettronici, essenziali per esercitare la detrazione dell’imposta, oltre che i carburanti per autotrazione, anche una serie di altri costi riferiti ai veicoli stradali a motore, quali la custodia, la manutenzione, la riparazione, il noleggio, i leasing e l’utilizzo.

In tema di imposte dirette, invece, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 164 del Tuir dispone che agli obblighi di pagamento elettronico è subordinata la deducibilità dei soli costi per carburanti per autotrazione. Peraltro ai soli fini Iva, è previsto che la legittimità della detrazione sarà riconosciuta anche con altri mezzi di pagamento rispetto a carte di credito, di debito o prepagate, purché rientranti tra quelli che saranno riconosciuti idonei da un prossimo provvedimento del direttore delle Entrate. È presumibile che, in quella sede potranno essere riconosciuti validi anche tutti i pagamenti effettuati con strumenti finanziari “tracciabili”.

L’altra differenza attiene all’aspetto oggettivo. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 164 del Tuir dispone l’obbligo di pagamento con moneta elettronica al fine del riconoscimento del costo, per le sole spese di “carburante per autotrazione”. Ne consegue che, in questo caso, aereomobili e natanti ne sono letteralmente esclusi. Ai fini Iva la modifica all’articolo 19-bis1 comma 1 lettera d) del Dpr 633/72, invece, si applica a tutti i mezzi richiamati dalla disposizione e quindi anche ad aereomobili, natanti da diporto e in genere ai veicoli stradali a motore, adibiti al trasporto di cose e persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Tale estensione applicativa prevista ai soli fini Iva, sembra quanto meno eccessiva in ragione della dichiarata finalità delle nuove norme introdotte dalla legge di Bilancio 2018, il cui focus sarebbe (solo) quello di arginare tendenze evasive sfruttando la mancata tracciabilità degli acquisti riportati sulle schede carburanti. Anche su questi aspetti sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.

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