Carburanti per macchine agricole: pagamento anche in contanti
Per la benzina e il gasolio per macchine agricole non è necessario l’utilizzo di mezzi tracciati di pagamento, se il soggetto è in regime speciale ai fini delle imposte dirette e Iva.
La legge di bilancio 2018 (205/2017), oltre a prescrivere l’obbligo di emissione della fattura elettronica per la cessione di benzina e gasolio per autotrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, data così modificata rispetto all’originario 1° luglio 2018 dal Dl 79/2018, ha disposto che la detraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto di tali beni e la deducibilità del relativo costo, per entrambi nei limiti dettati dalle leggi in materia, è subordinata al pagamento dei beni stessi attraverso sistemi tracciati.
Con provvedimento del 4 aprile scorso, il direttore dell’agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento dei carburanti e lubrificanti per autotrazione che consentono ai soggetti passivi d’imposta la detrazione dell’Iva e la deducibilità del costo, di cui si è appena detto.
I mezzi di pagamento «ammessi» e considerati idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni sono i seguenti: gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, i mezzi di pagamento elettronici tra cui, a titolo esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Dal 1° luglio, dunque, i soggetti passivi d’imposta che vogliono esercitare il diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e che vogliono dedurre il costo, nei limiti consentiti dalle norme in materia, devono rispettare e utilizzare i sistemi di pagamento sopra indicati.
Proprio con riferimento alla tracciabilità di tali operazioni, l’agenzia delle Entrate è di recente ritornata sull’argomento, con l’interpello 13 del 27 settembre, attraverso il quale viene ricordato, innanzitutto, che la circolare 13/E/2018 ha chiarito che devono ritenersi esclusi dall’anticipazione al primo luglio 2018 dell’emissione della fattura elettronica, i rifornimenti di carburante «destinati a essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell’articolo 57 del Codice della strada)», pur restando invariate, nel contempo, le regole fissate per la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo, attraverso sistemi di pagamento tracciati.
Pertanto, vista la richiesta contenuta nell’interpello, ossia di chiarire se anche per i soggetti agricoli in regime speciale sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, deve essere rispettata la tracciabilità dei pagamenti del carburante per le macchine agricole, l’Agenzia, osservando che la richiamata circolare 13/E ha chiarito che i mezzi di pagamento tracciati devono essere utilizzati anche per i carburanti per tali macchine, arriva alla conclusione che in caso di forfettizzazione del reddito e dell’Iva da versare, non è necessario utilizzare tali mezzi tracciati di pagamento.
Rimane inteso naturalmente che l’utilizzo del denaro contante deve soggiacere ai limiti previsti per l’antiriciclaggio, attualmente fissati in euro 3mila.
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