Carburanti, sì alla detrazione con debito in compensazione
La compensazione debito/credito della cooperativa nei confronti del socio non pregiudica la possibilità per quest’ultimo di portare in detrazione l’Iva relativa agli acquisti di carburante.
Inoltre, essendo le prestazioni di servizi rese dal consorzio verso i consorziati riconducibili allo schema del mandato senza rappresentanza, il consorzio rifattura ai consorziati tutti i costi sostenuti, secondo il trattamento Iva applicato a monte. Lo stesso deve dirsi per i ricavi. Quindi i consorziati, nelle fatture emesse per il ribaltamento dei compensi percepiti dal consorzio in relazioni ai servizi effettuati, devono applicare l’Iva con l’aliquota proprio delle operazioni rese da quest’ultimo nei confronti dei terzi.
Altre due risposte dell’agenzia delle Entrate sono intervenute ieri in tema di Iva. Si tratta della 188 (disponibile qui) e della 189 (disponibile qui): entrambe, seppure per profili diversi, riguardano i rapporti interni tra consorzio/cooperativa e soci.
Il caso affrontato nella risposta 189, è quello di una cooperativa che, tra i vari servizi che rende ai propri soci, garantisce la fornitura di carburante presso alcuni impianti di distribuzione della stessa e a fine mese addebita loro il relativo costo. Dall’altro canto, i soci maturano dei crediti nei confronti della cooperativa per i servizi di trasporto conto terzi effettuati nell’ambito del rapporto cooperativo.
La cooperativa, per regolare le partite creditorie e debitorie, provvede alla compensazione, erogando al socio, a fine mese, la parte di credito che residua a lui spettante. La questione è se il socio possa detrarre l’Iva in relazione al carburante e dedurre il costo, sebbene l’estinzione del debito in capo a lui avvenga non mediante pagamento materiale del corrispettivo ma attraverso la compensazione.
Già il fatto che la compensazione (articolo 1241 del Codice civile) sia uno dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento previsti dal nostro ordinamento, avrebbe dovuto suggerire la risposta. Le Entrate, andando nello specifico, citano invece l’articolo 19-bis, comma 1 lettera d) del Dpr 633/1972, norma che subordina la detraibilità dell’Iva sull’acquisto di carburanti alla prova del pagamento.
Fanno riferimento, inoltre, al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, 73203 il quale declina i mezzi di pagamento ammessi come prove (assegni, vaglia, addebiti diretti, bonifici, bollettini) e, infine alla circolare 8/E/2018, secondo la quale le citate forme di pagamento restano idonee ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi, pur se il pagamento avvenga in un momento successione alla cessione.
Mettendo insieme norma e prassi, la risposta che ne risulta è favorevole al contribuente. Dunque, il socio può detrarre l’Iva e dedurre il costo in riferimento agli acquisti di carburante pagati compensando un proprio credito, a condizione della massima trasparenza nelle transazioni. A questo riguardo, la cooperativa deve dotarsi di un sistema che gli permetta di tracciare tutti gli acquisti di carburante e i successivi acquisti effettuati dai soci presso l’impianto di distribuzione.