Cartella notificata fuori regione senza formalità
Senza formalismi la notifica della cartella fuori regione. La notifica dell’iscrizione a ruolo formata dall’ente creditore con sede in una regione diversa da quella del destinatario della notifica può avvenire direttamente ad opera del concessionario della regione in cui risiede il soggetto destinatario. In pratica, è possibile omettere due passaggi: primo, l’affidamento del ruolo da parte dell’ente creditore al concessionario della sua stessa regione e secondo, il rilascio della successiva delega telematica per la notifica al concessionario della regione. Sono queste le conclusioni emerse dalla sentenza 2441/16/17 della Ctr Lombardia (presidente e relatore Targetti).
Una Srl con sede a Milano incassa dall’Agea (Agenzia erogazioni agricoltura) di Roma alcuni contributi per il 2011 che le vengono poi richiesti indietro. L’ente creditore, infatti, iscrive a ruolo le somme indebitamente percepite nella misura, comprensiva di oneri, sanzioni ed interessi, di oltre 21mila euro, che affida poi per l’incasso direttamente al concessionario della riscossione di Milano (anziché rivolgersi in prima battuta al concessionario di Roma, che poi a sua volta avrebbe dovuto chiamare in causa quello di Milano).
La contribuente si oppone davanti alla Ctp. Tra i vari motivi, rileva:
incompetenza territoriale del concessionario milanese: l’Agea avrebbe dovuto dapprima affidare il ruolo ad Equitalia Roma che a sua volta avrebbe dovuto delegare in via telematica Equitalia Milano per la notifica della cartella;
inesistenza della notifica della cartella: Equitalia Milano doveva notificare la cartella tramite raccomandata anziché via Pec.
Equitalia Milano resiste sostenendo che l’atto è stato formato e notificato da organo competente, non essendovi alcun obbligo di passare attraverso Equitalia Roma; inoltre, la notifica della cartella via Pec sarebbe ammessa alternativamente alla notifica tramite raccomandata a/r.
La Ctp accoglie il ricorso introduttivo sotto il primo profilo, assorbito il secondo. La pensa diversamente la Ctr, che intanto riforma la sentenza sul primo profilo a favore del concessionario e poi rigetta il secondo.
Equitalia Roma, cui è stato affidato il ruolo di Agea di Roma, non deve delegare in via telematica il corrispondente organo presente su altro territorio nel caso in cui l’attività di notifica e riscossione debba avvenire a Milano. E questo perché, in negativo, la delega da un concessionario a un altro è un procedimento interno tra uffici, la cui assenza non fa emergere alcuna invalidità dell’atto, e in ogni caso non lede alcun diritto soggettivo del contribuente. Inoltre, in positivo, la delega ad altro concessionario è prevista solo per procedere a esecuzione forzata e l’originario affidatario della riscossione è tenuto a ricercare i beni da aggredire al di fuori del proprio circondario di appartenenza.
Infine, la notifica via Pec anziché tramite servizio postale è idonea in base al Dpr 68/2005 a far conoscere l’atto al suo soggetto destinatario.
Ctr Lombardia, sentenza 2441/16/2017