Controlli e liti

Cartelle non contestate prescritte in dieci anni

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di Luigi Lovecchio

Cattive notizie per i contribuenti e per i debitori dell’agente della riscossione: una norma interpretativa nella bozza di legge di bilancio prevede che, in presenza di cartelle non contestate, il termine di prescrizione per il recupero sia sempre di 10 anni.

Sino alla fine del 2016, era insorto un contrasto in seno alla Cassazione in ordine al termine di prescrizione per recuperare crediti da cartelle di pagamento non contestate. Secondo un primo orientamento, la cartella non opposta, avendo natura di titolo esecutivo, avrebbe dovuto trattarsi alla pari della sentenza. Di conseguenza, la scadenza per attivare le azioni di riscossione coattiva avrebbe dovuto sempre individuarsi in dieci anni. In forza di un altro orientamento, invece, la cartella non contestata non potrebbe mai avere la medesima efficacia delle sentenze. Ne deriva che i termini di prescrizione vanno individuati a seconda della natura dell’entrata. Così, se si tratta di contributi previdenziali il termine è di cinque anni, per il bollo auto la prescrizione è triennale, per la tassa rifiuti la scadenza è quinquennale e così via. Tale contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza 23395/16 che ha aderito al secondo orientamento.

Con la modifica proposta dal governo si intende invece vanificare gli effetti delle pronuncia delle Sezioni unite, dichiarando l’applicazione del termine lungo decennale, con effetti retroattivi. In sostanza, in tutti i casi di cartelle di pagamento o di ingiunzioni comunali non contestate, le azioni di recupero potranno essere iniziate entro 10 anni, a prescindere dalla natura del credito azionato. Si tratta dunque di una novità che metterebbe in fuorigioco i contribuenti, incidendo sugli esiti di controversie che si stavano invece indirizzando a loro favore.

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