Controlli e liti

Cartelle, notifica via Pec ancora in cerca di indirizzi uniformi

di Emilio de Santis

Alcune commissioni tributarie hanno recentemente deciso su ricorsi contro la validità della notifica via Pec della cartella esattoriale, basandosi principalmente sulle prescrizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale (Cad, Dlgs 82/2005).

Altrettanto frequentemente le impugnazioni dei contribuenti vertevano sulle violazioni della notifica rispetto alle «modalità di cui al Dpr 68/2005», come previsto dall’attuale versione dell’articolo 26, comma 2, del Dpr 602/1973 dopo le modifiche apportate dall’articolo 7-quater, comma 9, del Dl 193/2016 che ha anche introdotto, con il comma 6, la possibilità dell’ufficio di notificare gli avvisi di accertamento a imprese e/o professionisti a mezzo di posta elettronica certificata con le modalità previste dal Dpr 68/2005.

Pur essendo stato oggetto di numerosi interventi correttivi e abrogativi di molti suoi articoli, nel suo attuale contenuto coordinato in particolare con il Dm del 2 novembre 2005, al quale rinvia l’articolo 17 (denominato «Le regole tecniche»), pare costituire un impianto di per sé sufficiente per la disamina delle problematiche connesse alla validità della procedura di notificazione via Pec della cartella esattoriale, nessuna esclusa.

È anche vero che molte delle previsioni ivi contenute si sovrappongono, dando adito a taluni dubbi sul piano interpretativo, a quelle del Dlgs 82/2005 (vedi, per tutte, i rinvii che fanno le due norme rispettivamente al Dm 2 novembre 2005 e al Dpcm 13 novembre 2014, in materia di regole tecniche), ma desta spunti di riflessione l’affidamento che alcuni giudici di merito fanno esclusivamente a quest’ultima previsione normativa, alla quale il legislatore tributario non fa invece alcun riferimento. In particolare, alcuni collegi (Ctp Milano 1023 del 3 febbraio 2017, per la quale si rinvia al Quotidiano del Fisco del 24 marzo 2017 ) hanno ritenuto che spettasse loro il compito di accertare – ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del Dlgs 82/2005 – se la notificazione di una cartella di pagamento «sotto il formato digitale pdf, garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’esattoria».

Ma di tale richiesta, a quanto è dato sapere, non sembra esservi traccia nel ricorso presentato dal contribuente, che si era limitato a eccepire l’illegittimità della notificazione della cartella, evidentemente rispetto alle previsioni dell’articolo 26, comma 2, del Dpr 602/1973.

Pertanto, la Ctp pare essersi pronunciata d’ufficio sulla questione. Se così fosse, va ricordato che la sentenza della Cassazione 18448/2015 (la controversia riguardava la nullità/annullabilità degli avvisi di accertamento firmati dai dirigenti illegittimi) ha escluso la sovrapponibilità delle cause di nullità previste dal diritto amministrativo con quelle del diritto tributario. Quest’ultimo, però, resta un «sottosistema del primo».

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