Cartelle a rate, nuova chance per chi non ha pagato
Sì alla richiesta di dilazione entro il 31 dicembre 2021 per i decaduti senza versare le tranche scadute. Istanze semplificate fino a 100mila euro di debito: non serviranno l'Isee né i dati di bilancio
Via libera a nuovi piani di dilazione anche per i soggetti che fossero decaduti da precedenti rateazioni prima dell’8 marzo scorso senza che questi siano tenuti al pagamento delle rate scadute. A tale scopo, è sufficiente presentare la domanda entro il 31 dicembre 2021.
Con riferimento a tutte le istanze di rateazione presentate entro la fine dell’anno prossimo, per debiti non superiori a 100mila euro, inoltre, non è richiesta l’allegazione di alcuna documentazione che attesti lo stato di difficoltà del debitore. Sempre limitatamente alle istanze trasmesse entro il 2021, la causa di decadenza dal piano di rientro si verifica solo con il mancato versamento di 10 rate, anche non consecutive. Infine, sono ammessi alla richiesta di nuove dilazioni anche i soggetti decaduti, al 2019, dalle prime due edizioni della rottamazione.
Il Dl Ristori-quater (Dl 157/2020, articolo 7) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 novembre, oltre allo slittamento al 1° marzo 2021 della scadenza del 10 dicembre prossimo della rottamazione-ter e saldo e stralcio, contiene numerose novità favorevoli ai contribuenti.
In primo luogo per tutte le domande presentate dopo l’entrata in vigore del decreto ed entro la fine del 2021 il limite di importo oltre il quale occorre documentare, con l’esibizione dell’Isee oppure con i dati di bilancio, lo stato di difficoltà del debitore viene elevato da 60mila a 100mila euro. Questo significa tra l’altro che fino al 31 dicembre 2021, ed entro i 100mila euro, il contribuente è libero di scegliere la durata che preferisce del piano di rientro, entro il limite massimo delle 72 rate mensili.
Inoltre, relativamente alle domande prodotte entro l’anno prossimo, la condizione di decadenza dalla dilazione si realizza solo con l’omissione di 10 rate, anche non consecutive. Si ricorda che, a regime, le rate impagate tollerate sono 5 e che, prima del Ristori-quater, l’ampliamento a 10 rate era consentito solo per le domande trasmesse entro fine 2020.
Altra novità riguarda i debitori che già prima dell’8 marzo scorso (data di inizio della sospensione dei pagamenti) erano incorsi nella decadenza da un piano di dilazione. Si stabbilisce per le domande presentate entro la fine del 2021 la concessione della nuova rateazione non sia subordinata al pagamento delle rate scadute. Potranno così essere accorpati, se del caso, debiti vecchi (cioè ante 8 marzo 2020) e nuovi (cioè successivi a tale data) in un unico piano di rientro.
Infine, anche i debitori decaduti dalla rottamazione uno (articolo 6 del Dl 193/2016) e due (articolo 1 del Dl 148/2017) alla data del 31 dicembre 2019 sono ammessi alla richiesta di una nuova rateazione, alla pari di ciò che è stato già disposto per i decaduti dalla rottamazione ter. In queste ipotesi, peraltro, non è indicata alcuna data limite per la presentazione della domanda. Si ritiene peraltro che la novità risolva anche i casi dei soggetti che, alla data di trasmissione del modello di condono, erano già decaduti da una dilazione pregressa. Sul punto, si ricorda che secondo l’opinione di Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), applicando le regole ordinarie, occorreva saldare tutte le vecchie rate non pagate. Con il decreto Ristori-quater, pertanto, poiché questa condizione è stata eliminata con riferimento alla totalità dei piani di rientro scaduti all’8 marzo scorso, si supera la limitazione rilevata dall’Ader.