Controlli e liti

Cartelle, sì alla copia della relata per provare l’avvenuta notifica

La sentenza 2383/21/2021 della Ctr Lazio: non va necessariamente essere allegato l’originale della cartella di pagamento

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di Andrea Taglioni

È legittima la prova dell’avvenuta notifica da parte dell’agente della riscossione mediante la produzione in copia della relata di notifica. A quest’ultima, infatti, non deve necessariamente essere allegata l’originale, ovvero la copia, della cartella di pagamento ben potendo la stessa essere prodotta separatamente. Tra l’altro, è onere del contribuente, che contesti la non conformità della copia rispetto all’originale oppure l’assenza di quest’ultimo, fornire la prova della falsità di tali documenti e della loro non corrispondenza con l’atto originale. E per far questo, non è sufficiente una contestazione generica, ma occorre che l’eccezione sia formulata in modo specifico e circostanziato.

A stabilirlo è la Ctr Lazio con la sentenza 2383/21/2021 del 5 maggio. La controversia scaturisce dall’impugnazione di varie cartelle di pagamento per le quali il contribuente asseriva la mancata notifica e della cui esistenza era venuto a conoscenza solo dopo aver preso visione del relativo estratto di ruolo. Il ricorso di primo grado veniva respinto avendo i giudici di primo grado ritenuto che le cartelle fossero state correttamente notificate.

Da qui l’appello del contribuente che nel contestare la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, eccepiva la legittimità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, l’invalidità della notifica e l’intervenuta decadenza del potere di riscossione unitamente alla prescrizione del credito erariale. La commissione, per prima cosa, nel richiamare l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l’estratto di ruolo è impugnabile soltanto nel caso di omessa notifica della cartella di pagamento, ha anche delineato i presupposti a ricorrere dei quali scatta i vizi di quest’ultima.

Nell’esaminare la fattispecie oggetto del giudizio viene preliminarmente esclusa la possibilità che la sola produzione della relata, separatamente dalla copia delle cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo possa invalidare la prova dell’avvenuta notifica. Relativamente, invece, all’efficacia probatoria delle copie prodotte, i giudici, richiamando i principi civilistici riaffermano come al giudice è consentito accertare, sulla base degli elementi istruttori offerti nel corso del giudizio, la conformità della copia dell’atto all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Pertanto, qualora l’agente della riscossione produca in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica e il contribuente contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, l’idoneità probatoria non può essere ancorata alla necessaria produzione di questi ultimi. Oltretutto, in questi casi, è obbligo del contribuente confutare in maniera accurata e compiuta non solo i documenti che si intendono contestare, ma anche tutti i vari aspetti in relazione ai quali si sostiene la difformità delle copie prodotte rispetto agli originali.

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