Controlli e liti

Casella Pec indispensabile per gestire il ricorso tributario

di Mario Cavallaro

Due le modifiche in materia di giustizia tributaria contenute nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge il 7 agosto definitivamente dalla Camera dei deputati.
Il nuovo testo dell'articolo 16 del Dlgs 546/1992 ora prevede anche nei casi in cui la parte sta in giudizio personalmente (cioè nelle controversie di valore inferiore a euro 2.582,28, articolo 12 del Dlgs 546) la possibilità, quando l'indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui vuol ricevere le comunicazioni.
Piccolo problema, poiché la norma ha modificato anche l'articolo 17, inserendo dopo il comma 3 la specificazione che in mancanza di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata le comunicazioni si eseguono mediante deposito in segreteria della Commissione Tributaria: è evidente che nel caso di mancato esercizio della facoltà di indicare la propria posta certificata le comunicazioni saranno automaticamente depositate solo presso le segreterie.
C'è da dubitare che chi fa il ricorso da solo abbia dimestichezza con tali norme e sappia che se non si munisce di Pec rischia di non sapere quando il suo processo verrà trattato.
Altra previsione specifica, che si applicherà a tutti i casi di utilizzazione della Pec, è quella della mancata consegna del messaggio di posta elettronica certifica per cause imputabili al destinatario, che pure essa facoltizza al deposito in segreteria degli atti e degli avvisi da comunicare.
Si introduce un elemento, quello della imputabilità del mancato ricevimento al destinatario, forse foriero di incertezza, perché a casi tipici e prevedibili se ne possono aggiungere altri in cui l'imputabilità sia in verità a carico del provider; potranno considerarsi al fine della norma a carico del destinatario?
La norma prevede, altresì, modificando l'articolo 248 del Dpr 115/2002 sulle riscossioni, che l'avviso di pagamento del contributo unificato – omesso o corrisposto in misura inferiore al dovuto, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di società per la gestione del credito riferito alle spese di giustizia – possa essere notificato a cura dell'Ufficio anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto. E prevede anche che, nel caso di mancata elezione di domicilio, possa essere anch'esso depositato presso l'Ufficio, come già previsto in passato.

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