Imposte

«Cash and carry», le superfici di vendita e i parcheggi dribblano la Tari

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di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

Non pagano la Tari le superfici di vendita dei magazzini del commercio all’ingrosso denominati cash and carry. Innanzitutto perché maltiscono in proprio i rifiuti speciali assimilati ad imballaggio.
In secondo luogo perché tale categoria di rifiuti risulta prevalente rispetto a quelli urbani potenzialmente producibili. Infine il pagamento della Tari si configurerebbe come una duplicazione di costi. Stessa esenzione scatta anche per i parcheggi.
Secondo la Commissione tributaria della Lombardia, nella sentenza 3628/1/18 (presidente Labruna, relatore Missaglia) non basta infatti la mera presenza umana per ingenerare la produzione di rifiuti perché tali superfici per loro natura non possono produrli. In ogni caso - hanno chiarito i giudici - ci sarebbe un’incidenza marginale che non graverebbe significativamente sul servizio pubblico.
Una società di cash and carry riceve dal Comune, dove ha sede un suo magazzino di vendita, una richiesta di oltre 204mila euro relativa alla Tari del 2016.
A fronte di una superficie dichiarata di 2.417 metri quadrati ne viene accertata una di 21.434 e la differenza è costituita dalle superfici destinate alla vendita e parcheggio.
Due i motivi della società ricorrente: a) non vanno tassati i metri delle superfici destinate alla vendita, perché qui si producono solo rifiuti di imballaggio, i quali, ancorché qualificati dal Comune come rifiuti speciali assimilati, sono smaltiti in proprio senza alcun obbligo di conferimento alla raccolta differenziata, riservata ai soli commercianti al dettaglio; b) nemmeno vanno tassate queste aree perché sono pertinenziali e inidonee a produrre rifiuti.
Pronta la replica dell’ente locale: innanzitutto l’autosmaltimento di rifiuti speciali assimilati è una libera scelta del contribuente ma non rende esenti ai fini Tari le superfici che li producono; in secondo luogo le aree destinate a parcheggio producono comunque rifiuti in quanto frequentate da persone.
Ma i giudici di entrambi i gradi di giudizio danno ragione alla società per le seguenti motivazioni. Infatti, nelle aree di vendita del cash and carry, vengono prodotti soprattutto rifiuti da imballaggio, la cui assimilazione ai fini Tari ai rifiuti urbani, anche se prevista dal Comune in regime di raccolta differenziata, non può costringerli ad utilizzare il servizio vista la prevalenza degli stessi rifiuti da imballaggio da loro prodotti rispetto a quelli urbani potenzialmente producibili.
Sarebbe infatti una duplicazione di costi pretendere il pagamento della Tari per le aree in cui si formano in prevalenza rifiuti speciali assimilati da coloro che sono già tenuti allo smaltimento in proprio.
Le superfici destinate al parcheggio. Non è soggetto a Tari il parcheggio, essendo riservato gratuitamente ai clienti e dunque non riconducibile ad una struttura autonomamente operativa rispetto ai locali dove il cash and carry svolge la propria attività di vendita.
Infatti le aree accessorie o pertinenziali, come quelle riservate a parcheggio gratuito, non possono essere tassate in base alla mera presunzione che la presenza umana comporti la produzione di rifiuti essendo per loro natura improduttive di rifiuti e/o produttive in misura così insignificante da non gravare sul servizio pubblico.

La sentenza n.3628-1/18 della Ctr Lombardia

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