L’Inps chiarisce, con il messaggio 3007, il calendario per l’invio, da parte delle aziende, del modello SR 41 con le informazioni per pagare in modo diretto la cassa integrazione. I termini sono vincolanti, il mancato rispetto provoca la decadenza della domanda.
Il modello SR41 deve essere inviato:
- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio (trenta giorni dall'entrata in vigore del Dl 52/2020) e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale. In caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l'intero periodo autorizzato;
- entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale.
Il calendario per le domande di Cigd, Cigo e Aso è stato rivisto con l’incrocio di due decreti legge, il 34 e il 52, che poi è stato riassorbito nella legge di conversione del Dl 34, la 77/2020. Con questo puzzle di norme il legislatore ha inciso sul Dl 18 che aveva messo in campo le prime nove settimane di ammortizzatori sociali. Con i due interventi successivi si sono aggiunte altre nove settimane, la cui fruizione è stata anticipata rispetto a quanto previsto in origine per le difficoltà delle imprese e la fine della prima tranche di cassa.
In questo quadro, il calendario per le domande è stato il frutto di rinvii normativi e stratificazioni. In particolare, per le domande di pagamento diretto della cassa integrazione con richiesta di anticipo del 40%, si stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con i dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipo.
Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati prima del 18 giugno (30 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34) il termine dei 15 giorni sarebbe scaduto il 3 luglio. Tuttavia, il decreto legge 52 ha stabilito che in sede di prima applicazione la domanda poteva essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il 17 luglio. Stesso termine per il modelllo SR41 . L’Inps, in linea con il ministero del Lavoro (decreto 9 giugno 2020) conferma ora l’interpretazione del Sole 24 Ore, mentre non aderisce ad altre tesi che sostenevano la scedenza del 3 luglio.

