Cassa integrazione, due termini per l’invio del modello SR41
Con il messaggio 3007 l’Inps chiarisce il calendario per la trasmissione da parte delle aziende
L’Inps chiarisce, con il messaggio 3007, il calendario per l’invio, da parte delle aziende, del modello SR 41 con le informazioni per pagare in modo diretto la cassa integrazione. I termini sono vincolanti, il mancato rispetto provoca la decadenza della domanda.
Il modello SR41 deve essere inviato:
- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio (trenta giorni dall'entrata in vigore del Dl 52/2020) e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale. In caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l'intero periodo autorizzato;
- entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale.
Il calendario per le domande di Cigd, Cigo e Aso è stato rivisto con l’incrocio di due decreti legge, il 34 e il 52, che poi è stato riassorbito nella legge di conversione del Dl 34, la 77/2020. Con questo puzzle di norme il legislatore ha inciso sul Dl 18 che aveva messo in campo le prime nove settimane di ammortizzatori sociali. Con i due interventi successivi si sono aggiunte altre nove settimane, la cui fruizione è stata anticipata rispetto a quanto previsto in origine per le difficoltà delle imprese e la fine della prima tranche di cassa.
In questo quadro, il calendario per le domande è stato il frutto di rinvii normativi e stratificazioni. In particolare, per le domande di pagamento diretto della cassa integrazione con richiesta di anticipo del 40%, si stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con i dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipo.
Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati prima del 18 giugno (30 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34) il termine dei 15 giorni sarebbe scaduto il 3 luglio. Tuttavia, il decreto legge 52 ha stabilito che in sede di prima applicazione la domanda poteva essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il 17 luglio. Stesso termine per il modelllo SR41 . L’Inps, in linea con il ministero del Lavoro (decreto 9 giugno 2020) conferma ora l’interpretazione del Sole 24 Ore, mentre non aderisce ad altre tesi che sostenevano la scedenza del 3 luglio.