Cassazione, circoscritto il vizio di motivazione
Nel ricorso per Cassazione il vizio di motivazione costituisce violazione di legge nei soli casi di omessa motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile. Altro vizio censurabile, invece, riguarda l'omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio.
A fornire questi chiarimenti sono le Sezioni unite con la sentenza 19881. La questione deriva dalle modifiche al Codice di procedura civile (articolo 360, punto 5), introdotte nel 2012 allo scopo di escludere i ricorsi incentrati sulla «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione. È stata infatti modificata la norma relativa al vizio di motivazione e riconosciuta la possibilità di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
La riforma del 2012 ha escluso la rilevanza del vizio di motivazione considerata sotto l'aspetto della insufficienza e della contraddittorietà, mentre ha rafforzato il vizio di violazione di legge quando essa manca del tutto o è apparente. La violazione di legge però può essere configurata solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, in base all'articolo 132 n. 4 del Codice di procedura civile, la nullità della sentenza per «mancanza di motivazione». Pertanto, è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza e della contraddittorietà, ma è rimasto il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza della motivazione (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta), ossia con riferimento a quei parametri che determinano una violazione di legge, sempre che il vizio emerga direttamente dal testo della sentenza impugnata.
Il controllo previsto dal nuovo n.5 dell'articolo 360 riguarda, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame su un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
Sotto un profilo pratico nel ricorso per Cassazione, con riferimento al vizio di cui all'articolo 360, comma 1, n.5, si dovrà indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, come e quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la decisività del fatto stesso.