Controlli e liti

Cassazione, rinvio pregiudiziale anche nel processo tributario

La modifica nella riforma del processo civile sotto la lente del Massimario

ADOBESTOCK

di Francesco Falcone e Antonio Iorio

Le Corti di giustizia tributaria, per i procedimenti pendenti al 30 giugno 2023, in presenza dei previsti presupposti, potranno disporre il rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la risoluzione di questioni di diritto. La conferma che il nuovo istituto trovi applicazione anche al processo tributario, è contenuta nella relazione n. 96 del 6 ottobre dell’ufficio del Massimario e del ruolo della Suprema corte.

Il documento fornisce i primi chiarimenti sulle nuove norme contenute nel decreto legislativo, approvato definitivamente lo scorso 28 settembre dal Consiglio dei ministri di attuazione della riforma del processo civile (legge 206/2021) e segnatamente del processo in cassazione.

Tra le principali novità vi è il rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito, inserito nel nuovo articolo 363-bis del Codice di procedura civile.

Secondo l’Ufficio del Massimario oltre ai giudici di merito ordinari sono legittimati a proporre il rinvio anche i giudici tributari. Ciò sia perché le pronunce delle corti di giustizia tributaria sono sempre ricorribili per cassazione per violazione di legge, sia perché l’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992 stabilisce che per tutto quanto non disposto dalle disposizioni sul processo tributario, si applicano le norme del codice di procedura civile. La nuova norma prevede che il giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, possa disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto.

I presupposti

La questione oggetto di rinvio deve avere 3 caratteristiche. Essa deve essere:

1 necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non ancora risolta dalla Corte di cassazione;

2 presentare gravi difficoltà interpretative;

3 suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Il rinvio può essere sollevato dal giudice di merito in qualunque fase processuale, purché la questione sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti.

La procedura

L’ordinanza che dispone il rinvio comporta l’automatica sospensione del procedimento di merito. Essa deve essere motivata al pari di quanto avviene per quelle con cui è sollevata una questione di legittimità costituzionale, riportando, in particolare, le diverse interpretazioni possibili sulla questione di diritto.

La cancelleria della Cassazione, entro sessanta giorni acquisisce il fascicolo d’ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Il Primo presidente della Cassazione, ricevuti gli atti, entro novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti:

a. in caso di valutazione positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice;

b. in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto.

Trattandosi di questioni rilevanti, la Corte, sia a sezioni unite, sia a sezione semplice, pronuncia sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del Pm e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie. Superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell’ambito del quale è stata rimessa la questione.

Modalità di trattazione

Le modalità di trattazione, all’interno della Cassazione dei rinvii pregiudiziali, non sono ancora definite. Il Massimario ipotizza due alternative.

La prima comporta la trasmissione del rinvio direttamente alla sezione competente (nella specie quella tributaria) per l’esame del presidente o dei singoli consiglieri, onde valutare l’ammissibilità e l’assegnazione alle sezioni unite o alla sezione semplice. La valutazione finale resterebbe comunque riservata al Primo presidente.

La seconda opzione prevederebbe l’assegnazione all’Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni Unite civili ovvero in alternativa all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, i quali, con l’ausilio degli addetti all’Ufficio per il processo, potrebbero provvedere al vaglio preliminare di ammissibilità, proponendo al Primo presidente l’adozione del decreto di inammissibilità, o l’assegnazione alle sezioni unite o alla sezione ordinaria competente.

Pubblicità

I provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale e i decreti del primo presidente sono pubblicati nel sito istituzionale della Cassazione. Queste disposizioni si applicano ai giudizi di merito pendenti al 30 giugno 2023.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©