Imposte

Casse di previdenza, i redditi da Pir sono esenti Ires

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di Marco Piazza

Le Casse di previdenza possono beneficiare di un regime fiscale di favore se effettuano determinati investimenti, cosiddetti «qualificati», o costituiscono un piano di investimento del risparmio (Pir). Il beneficio consiste nell’esenzione da Ires dei redditi prodotti da questi investimenti.

Gli «investimenti qualificati» agevolabili sono (articolo 21, comma 89 della legge 232/2016):

le azioni o quote, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, di imprese residenti nel territorio dello Stato e in Stati membri Ue o See, con stabili organizzazioni in Italia;

le quote di fondi comuni istituiti in Italia, nella Ue o nella See che investono prevalentemente in tali azioni o quote;

le quote di fondi di credito (Oicr che investono in crediti) e le quote di prestiti originati o cartolarizzati per il tramite di piattaforme «peer to peer».

Con la modifica all’articolo 1, comma 88 della legge 323/2016, introdotta dal Dl 50 del 2017, si consente alle Casse di previdenza di riservare parte delle proprie risorse alla costituzione di Pir (che possono essere sia di tipo «fai da te» sia in forma di Oicr Pir compliant). In questo modo si è reso possibile estendere l’esenzione anche ai redditi di investimenti in titoli di debito.

Vi è, però, un «limite quantitativo». Le Casse di previdenza possono destinare a queste tipologie di investimenti «somme, fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente». La circolare 3/E del 2018, par. 5, chiarisce opportunamente che:

tale limite rappresenta l’importo massimo da considerare complessivamente per gli investimenti qualificati (individuati nel comma 89) e in quelli in Pir (individuati nei commi 100 e seguenti);

se in un esercizio è già stato raggiunto il limite del 5%, nell’esercizio successivo:

in caso di incremento dell’attivo patrimoniale potranno essere effettuati investimenti agevolabili solo nei limiti del 5 per cento dell’incremento stesso;

in caso di diminuzione dell’attivo patrimoniale, invece, non si potranno effettuare ulteriori investimenti qualificati restando validi come tali quelli posti in essere negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le riserve destinate al Piano di risparmio a lungo termine, non si applicano i limiti di entità in valore assoluto (plafond d’investimento) previsti per i Pir delle persone fisiche (30mila euro, in ciascun anno solare e complessivo di 150mila euro). Tuttavia si applicano tutte le altre condizioni (requisito temporale) e vincoli (composizione, concentrazione, liquidità) richiesti dalla normativa sui Pir; limiti che invece non trovano ingresso per le risorse destinate agli «investimenti qualificati» di cui al comma 89.

Se ne desume che le somme «destinate» al Pir devono essere investite per almeno il 70% in strumenti finanziari (anche non partecipativi) emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in uno Stato Ue o con stabili organizzazioni in Italia. Di questa parte, una quota del 30% del valore complessivo ideve essee investito n strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri. Il residuo 30% (quota libera) può essere investito in mezzi di pagamento (tipicamente, depositi e conti correnti) – entro il limite del 10% delle somme destinate – e in altre attività, esclusi: i derivati, le partecipazioni che rappresentano percentuali qualificate di patrimonio o diritti di voto secondo l’articolo 67, comma 1, lettera c) del Testo unico e gli strumenti finanziari emessi da entità residenti in Stati non inclusi nella white list di cui al Dm 4 settembre 1996. Il limite del 10% («di liquidità») si applica distintamente ai depositi e ai conti correnti.

Sempre per la parte di risorse destinate al Pir, vi è anche un «limite di concentrazione»: non sono ammessi investimenti in misura superiore al 10 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari (inclusi depositi e certificati di deposito) di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o altra società appartenente al medesimo gruppo e in conti correnti. I vincoli di composizione e concentrazioni devono essere rispettati per almeno 2/3 dell’anno.

Infine, deve essere rispettato un vincolo temporale. Gli investimenti in Pir devono essere detenuti per almeno cinque anni.

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