Contabilità

Cautele civilistiche senza deroghe

La legge 342/2000 non considera il realizzo della riserva lasciando dubbi

di Giorgio Gavelli

Per verificare di aver determinato correttamente la quota di riserva che, realizzandosi, consente un beneficio Ace (quest’anno, molto spesso «Super-Ace»), al di là delle tecniche di ammortamento (che dipendono dal metodo di rivalutazione prescelto) si è dell’avviso che sia possibile suddividere la riserva per il numero che rappresenta gli anni di ammortamento residui alla data della rivalutazione, eventualmente aggiornati per tener conto di una diversa vita utile evidenziata all’atto della rivalutazione stessa. Infatti, terminato l’ammortamento contabile, l’intera riserva dovrebbe essere realizzata, esattamente come accade in caso di cessione.

Operata questa verifica, restano da smarcare alcuni aspetti. Premesso che il riallineamento (non creando alcuna iscrizione di nuova riversa ma vincolando ai fini fiscali quelle già esistenti) è ininfluente a questi fini, non è semplice coordinare il realizzo parziale con le regole di «cautela civilistica» di cui all’articolo 13 della legge 342/2000. Con il transito a conto economico dei maggiori valori (non solo tramite la cessione del bene rivalutato ma anche, annualmente, tramite il relativo ammortamento) la riserva può dirsi realizzata, eliminando ogni timore sul suo utilizzo anche a favore dei soci (fatto salvo il relativo regime fiscale).

Le cautele procedurali previste dal citato articolo 13 in caso di copertura perdite o di distribuzione ai soci, tuttavia, non prevedono alcuna deroga in caso di realizzo, tanto è vero che è frequente intercettare nei bilanci riserve «di rivalutazione» riguardanti beni ceduti o completamente ammortizzati, generalmente per evidenziarne l’eventuale vincolo fiscale di sospensione d’imposta. Il perdurare delle prescrizioni dell’articolo 13 anche in queste fattispecie è, a ben vedere, aspetto sino a oggi poco approfondito.

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