Controlli e liti

Cedere solo le merci non è elusione

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di Giorgio Gavelli

Nessuna elusione si può ravvisare nella cessione autonoma del magazzino di merci deperibili intervenuta in prossimità della omologazione di un concordato preventivo, anche se, contestualmente, viene stipulato un contratto biennale di affitto di azienda ed un preliminare di cessione della stessa ad un prezzo prestabilito con facoltà di recesso per gli organi del concordato. E neppure la “classica” operazione di conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione integrale delle quote della newco integra i requisiti per l’applicazione dell’articolo 20 del Dpr 131/1986, rendendo illegittima la riqualificazione in cessione d’azienda operata dall’ufficio.

Continua a far discutere la previgente versione della norma sulla interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro, come dimostrano i due principi giuridici sopra riportati ed affermati, rispettivamente, dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (decisione 956/01/2018, presidente e relatore Lamberti) e della Ctp di Reggio Emilia (decisione 64/02/2018, presidente e relatore Montanari).

La prima situazione affrontata dai giudici emiliani è abbastanza complessa, ma non rara. Nell’imminenza della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, una società stipulava un contratto di affitto biennale di azienda, con obbligo della affittuaria di acquistare il magazzino (costituito da prodotti in stagionatura) secondo i tempi e le modalità pattuite. Contemporaneamente veniva stipulato un preliminare di vendita dell’azienda a prezzo prestabilito (magazzino escluso) da eseguirsi al termine dell’affitto con facoltà di recesso da parte degli organi competenti in caso di ammissione alla procedura concordataria.

Omologato il concordato, e vendute nell’anno stesso i prodotti secondo gli accordi, la cessione di azienda veniva effettivamente perfezionata, anche se con un ritardo di sei mesi rispetto al termine biennale previsto.

Secondo l’ufficio, la cessione del magazzino, non godendo di una propria autonomia, doveva essere ricondotta alla cessione di azienda, e quindi doveva essere soggetta all’imposta di registro in luogo dell’Iva, in applicazione dell’articolo 20 del Tur.

Questa conclusione, tuttavia, seppure accolta in primo grado, viene considerata errata dai giudici della Ctr emiliana, secondo cui la società aveva seguito un percorso tipico per le aziende in dissesto, con affidamento dell’azienda (a tutela stessa dei creditori) ad un soggetto terzo, con facoltà di acquisto a termine. Ma la cessione delle merci deperibili (che non può attendere i tempi della procedura) interviene sin da subito a titolo definitivo, anche per apportare liquidità e favorire la continuità aziendale, configurandosi come operazione del tutto autonoma rispetto alla eventuale (per quanto auspicata) cessione futura dell’azienda.

La procedura correttamente seguita nell’interesse dei creditori sociali, l’assenza di ogni intento simulatorio o dissimulatorio e, non ultimo, il lasso temporale (due anni e mezzo) tra le due cessioni, spezzano ogni legame di continuità tra i due negozi giuridici, rendendo legittima l’applicazione dell’Iva sulla vendita dei prodotti e dell’imposta sul registro sulla cessione d’azienda.

Resta però il forte dubbio che l’articolo 20 venga utilizzato fuori luogo: nonostante esso sia affiancato all’operazione di “cessione spezzatino” delle aziende sia dalla relazione alla legge di Bilancio 2018 che dalla Corte di cassazione (ad esempio ordinanza 21767/2017 e sentenza 10215/2016), si tratta di una fattispecie di simulazione, e quindi di evasione, non di abuso, come da tempo segnalato dalla dottrina prevalente.

La sequenza “conferimento e cessione di quote” non è stata ritenuta aggredibile attraverso la riqualificazione contrattuale dalla Commissione provinciale reggiana, la quale, ripercorrendo approfonditamente la norma sia nella versione ante che post legge 205/2017, giunge a conclusioni diametralmente opposte a quelle della Corte di cassazione (da ultimo, pronunce 7637/2018 e 2007/2018).

Ctp di Reggio Emilia, decisione 64/02/2018

Ctr Emilia-Romagna, decisione 956/01/2018

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