Imposte

Cedolare secca: la sanzione può essere ravveduta

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di Michele Brusaterra

Possibile ravvedere la sanzione prevista per la ritardata od omessa comunicazione di proroga dell'opzione per la cedolare secca.

Il primo settembre scorso, con risoluzione 115/E, l'agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a due precise questioni che coinvolgono l'istituto della cedolare secca:

1. applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso in ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca;
2. modalità di rinuncia all'aumento del canone in caso di proroga del contratto, che è una delle condizioni essenziali per l'esercizio dell'opzione in commento.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'opzione, è bene evidenziare che essa deve essere esercitata in fase di registrazione del contratto di locazione e risulta avere effetti per tutta la durata del contratto, a meno che non vi sia la revoca della stessa. Ove vi sia la proroga del contratto, sia per iscritto che tacita, l'opzione per la cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro, che è dovuta, nei contratti con tassazione ordinaria, annualmente. Il termine per effettuare il versamento dell'imposta è stabilito nei trenta giorni dalla scadenza dell'annualità.

In caso, però, di omessa o tardiva presentazione della comunicazione necessaria per la proroga dell'opzione per la cedolare secca, è stabilito che non vi è la revoca dell'opzione stessa – già esercitata al momento della registrazione del contratto o alla scadenza delle singole annualità successive – se il contribuente tiene, comunque, un comportamento concludente e coerente con la volontà di mantenere l'opzione per tale regime, effettuando i relativi versamenti, e riportando, nella dichiarazione, i redditi da cedolare secca nello specifico quadro.

Ove la comunicazione della proroga della cedolare, entro i trenta giorni di cui si è detto, non fosse presentata, è prevista una sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Con la risoluzione in commento, l'Agenzia chiarisce che alla sanzione appena indicata può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 472 del 1997. La finalità premiale del ravvedimento «implica la tendenziale onnicomprensività dell'istituto», che, sempre come osserva l'Agenzia, «trova applicazione per la quasi totalità delle violazioni tributarie», salvo che non vi siano esclusioni espresse.

Per determinare, però, con esattezza l'ammontare della sanzione ridotta dal ravvedimento, occorre tenere conto che, se la comunicazione avviene entro trenta giorni dalla originaria scadenza, la sanzione base è ridotta al 50 per cento. In tale caso, pertanto, anche la riduzione da ravvedimento partirà dalla sanzione ridotta. In caso contrario, ossia di comunicazione effettuata dopo i predetti 30 giorni, il ravvedimento operoso partirà dalla sanzione piena.

Per quanto riguarda, infine, la modalità di rinuncia all'aumento del canone di locazione, l'Agenzia chiarisce che, in caso di proroga del contratto di locazione, occorre verificare se all'interno del contratto stesso vi sia già la rinuncia al predetto aumento. In questo caso non occorre venga inviata la raccomandata al conduttore, mentre in assenza della clausola contrattuale è necessario l'invio della raccomandata anche al momento della proroga della locazione.

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