Imposte

Cellulari ai dipendenti, rimborsi tassati

di Giorgio Gavelli

Sono soggetti a imposta, quali componenti del reddito di lavoro dipendente, i rimborsi delle spese d’acquisto e di utilizzo dei telefoni cellulari a uso “ promiscuo ” aziendale e personale, con quest’ultima quota forfetizzata al 50 per cento.

È questa la (prevedibile) risposta fornita dalle Entrate con la risoluzione n. 74/E in risposta all’interpello di un gruppo bancario, che si poneva l’obiettivo di ottenere una versione “attenuata” del principio di “onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall’articolo 51, comma 1, Tuir.

La società istante vorrebbe introdurre una nuova modalità di gestione dell’uso del telefono da parte dei dipendenti, in alternativa a quello già in uso che prevede che la chiamata “privata” venga preceduta da un prefisso identificativo, così da consentire il calcolo del traffico da addebitare al dipendente. Poiché questi cellulari aziendali non consentono un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili sul mercato, si ipotizza di lasciare il dipendente libero tanto di acquistare un modello a sua scelta, quanto di stipulare un contratto con il gestore prescelto. Essendo pressoché impossibile, in questo modo, distinguere con precisione il traffico privato da quello aziendale, la società propone di forfetizzare il rimborso nella misura del 50% di tutte le spese sostenute, non considerando tali importi nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro dipendente in quanto soddisferebbero un interesse prevalentemente aziendale.

L’Agenzia “smonta” però tutte le giustificazioni fornite dall’istante. Infatti, il legislatore ha già indicato ai commi 4 e 5 dell’articolo 51 del Tuir, in quali casi è possibile forfetizzare ciò che non ha effetti reddituali, come accade per le trasferte, per l’uso dell’autoveicolo privato, per i prestiti, etc. Purtroppo questa elencazione non è stata aggiornata con le crescenti esigenze dei dipendenti, costringendo le aziende ad adottare comportamenti che possono generare problemi in sede di verifica. Tuttavia, la lacuna non può essere colmata in via interpretativa, e, in considerazione della diffusione di queste problematiche, è il legislatore a dover intervenire con norme ad hoc.

Nel caso di specie, l’Agenzia nega che i rimborsi in esame siano il presupposto di un esclusivo interesse aziendale (come avviene, ad esempio, nel caso del telelavoro: Risoluzione n. 357/E/2007), anche perché l’uso del cellulare non sembra, in questa ipotesi, collegata a una peculiare prestazione lavorativa (come, invece, è stato riconosciuto per i dipendenti Enel impegnati in turni di reperibilità (Cassazione n. 10367/04). In effetti, l’ipotizzata nuova modalità di “gestione” delle spese telefoniche private è, nel caso descritto dalla risoluzione, più una comodità del dipendente che una esigenza del datore di lavoro.

Risoluzione 74/E del 20 giugno 2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©