Cellulari, tablet e laptop: slitta al 1° luglio 2021 l’obbligo per i marketplace di versare l’Iva su vendite fino a 150 euro
Il Milleproroghe atteso in Consiglio dei ministri rinvia anche gli obblighi di comunicazione dei dati fino al 30 giugno 2021
Obblighi di comunicazione dei marketplace prorogate sino al 30 giugno 2021, rispetto alla imminente scadenza del 31 dicembre 2020, con differimento dell’entrata in vigore dal 1° luglio 2021, rispetto ad inizio anno, della misura che pone la soggettività passiva Iva in capo ai marketplace per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Entrambe le misure, contenute nelle bozze del decreto Milleproroghe atteso al Consiglio dei ministri del 23 dicembre, interviene correttamente allineandone i termini di tali disposizioni alla entrata in vigore, dal prossimo 1° luglio 2021, della nuova disciplina Iva per le vendite a distanza di beni, ivi compresi quelli soggetti ad accisa, per effetto delle novità apportate dall’articolo 2 della direttiva 2017/2455/Ue e dalla direttiva 2019/1995/Ue, che hanno modificato la direttiva 2006/112/Ce. Tra le novità più rilevanti, vi è appunto l’introduzione della responsabilità Iva dei soggetti passivi che “facilitano” le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
In ambito nazionale, anticipando parzialmente la piena operatività della direttiva 2017/2455, il legislatore aveva in particolare introdotto con l’articolo 13 del Dl 34/2019 (decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019) puntuali obblighi di natura informativa a carico dei soggetti che facilitano mediante piattaforme digitali le cessioni a distanza di beni importati o le cessioni a distanza di beni all’interno dell’Unione europea. La misura intendeva favorire l’emersione e il monitoraggio del volume di affari Iva nel campo degli scambi commerciali a distanza Ue ed extra-Ue, che le piattaforme stesse contribuiscono a facilitare, ponendo a carico di queste ultime determinati oneri.
I marketplace sono infatti stati chiamati a comunicare all’agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, alcuni dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento, secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento delle Entrate del 31 luglio 2019 (660061). Più precisamente, i dati da comunicare sono i seguenti:
• la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
• il numero totale delle unità vendute in Italia;
• a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Con riferimento a tali operazioni, il «facilitatore» si considera debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Pertanto, la tempestiva e corretta trasmissione assume una importanza fondamentale per gli operatori.
L’incompleto o errato invio dei dati comporta il recupero dell’Iva, relativa alle vendite a distanza realizzate, in capo al soggetto facilitatore dei servizi di marketplace.
Costituiscono oggetto dell’obbligo comunicativo le «vendite a distanza di beni» da un «fornitore» a un acquirente per le quali vi è l’ausilio di un’interfaccia elettronica. In particolare, per «vendite di beni a distanza» (si veda il provvedimento 660061/2019), si intendono:
• le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente;
• le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente.
La trasmissione dei dati va effettuata per le operazioni effettuate dal 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del Dl 34/2019) al 30 giugno 2021 in ragione della proroga prevista. Infine, con riferimento alle modalità di invio, si ricorda che i dati sono trasmessi attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Cellulati, tablet, laptop
L’altro differimento interessa la decorrenza, portata al 1° luglio 2021, della disposizione dettata dall’articolo 11-bis commi da 11 a 15 del Dl 135/2018, con cui è stata anticipata l’efficacia delle disposizioni della direttiva 2017/2455, introducendo una “presunzione” di ricezione e cessione per le piattaforme che facilitano le vendite di beni a distanza, seppur limitatamente alle operazioni aventi ad oggetto telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop.
Se un soggetto passivo facilita infatti, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni. I soggetti passivi che hanno facilitato le suddette vendite a distanza sono tenuti a conservare per 10 anni i documenti relativi alle medesime operazioni e a metterle a disposizione delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri interessati, ove richiesto. L’efficacia di questa disposizione risulta ora differita al 1° luglio 2021, rispetto all’attuale termine del 1° gennaio 2021.