Obblighi di comunicazione dei marketplace prorogate sino al 30 giugno 2021, rispetto alla imminente scadenza del 31 dicembre 2020, con differimento dell’entrata in vigore dal 1° luglio 2021, rispetto ad inizio anno, della misura che pone la soggettività passiva Iva in capo ai marketplace per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Entrambe le misure, contenute nelle bozze del decreto Milleproroghe atteso al Consiglio dei ministri del 23 dicembre, interviene correttamente allineandone i termini di tali disposizioni alla entrata in vigore, dal prossimo 1° luglio 2021, della nuova disciplina Iva per le vendite a distanza di beni, ivi compresi quelli soggetti ad accisa, per effetto delle novità apportate dall’articolo 2 della direttiva 2017/2455/Ue e dalla direttiva 2019/1995/Ue, che hanno modificato la direttiva 2006/112/Ce. Tra le novità più rilevanti, vi è appunto l’introduzione della responsabilità Iva dei soggetti passivi che “facilitano” le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
In ambito nazionale, anticipando parzialmente la piena operatività della direttiva 2017/2455, il legislatore aveva in particolare introdotto con l’articolo 13 del Dl 34/2019 (decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019) puntuali obblighi di natura informativa a carico dei soggetti che facilitano mediante piattaforme digitali le cessioni a distanza di beni importati o le cessioni a distanza di beni all’interno dell’Unione europea. La misura intendeva favorire l’emersione e il monitoraggio del volume di affari Iva nel campo degli scambi commerciali a distanza Ue ed extra-Ue, che le piattaforme stesse contribuiscono a facilitare, ponendo a carico di queste ultime determinati oneri.
I marketplace sono infatti stati chiamati a comunicare all’agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, alcuni dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento, secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento delle Entrate del 31 luglio 2019 (660061). Più precisamente, i dati da comunicare sono i seguenti:
• la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
• il numero totale delle unità vendute in Italia;
• a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Con riferimento a tali operazioni, il «facilitatore» si considera debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Pertanto, la tempestiva e corretta trasmissione assume una importanza fondamentale per gli operatori.
L’incompleto o errato invio dei dati comporta il recupero dell’Iva, relativa alle vendite a distanza realizzate, in capo al soggetto facilitatore dei servizi di marketplace.
Costituiscono oggetto dell’obbligo comunicativo le «vendite a distanza di beni» da un «fornitore» a un acquirente per le quali vi è l’ausilio di un’interfaccia elettronica. In particolare, per «vendite di beni a distanza» (si veda il provvedimento 660061/2019), si intendono:
• le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente;
• le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente.
La trasmissione dei dati va effettuata per le operazioni effettuate dal 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del Dl 34/2019) al 30 giugno 2021 in ragione della proroga prevista. Infine, con riferimento alle modalità di invio, si ricorda che i dati sono trasmessi attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Cellulati, tablet, laptop
L’altro differimento interessa la decorrenza, portata al 1° luglio 2021, della disposizione dettata dall’articolo 11-bis commi da 11 a 15 del Dl 135/2018, con cui è stata anticipata l’efficacia delle disposizioni della direttiva 2017/2455, introducendo una “presunzione” di ricezione e cessione per le piattaforme che facilitano le vendite di beni a distanza, seppur limitatamente alle operazioni aventi ad oggetto telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop.
Se un soggetto passivo facilita infatti, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni. I soggetti passivi che hanno facilitato le suddette vendite a distanza sono tenuti a conservare per 10 anni i documenti relativi alle medesime operazioni e a metterle a disposizione delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri interessati, ove richiesto. L’efficacia di questa disposizione risulta ora differita al 1° luglio 2021, rispetto all’attuale termine del 1° gennaio 2021.

