Adempimenti

Certificazione unica, entro il 31 luglio i dati esclusi dalla precompilata

di Barbara Massara

Martedì 7 marzo è il termine entro cui trasmettere alle Entrate tutte le certificazioni uniche ordinarie, salvo quelle escluse dalla dichiarazione precompilata che possono essere inviate entro il 31 luglio come confermato dal comunicato di ieri dell’Agenzia. È comunque possibile correggere Cu errate o flussi scartati, entro i successivi cinque giorni.

La scadenza

Il termine previsto dall’articolo 4 del Dpr 322/1998 è infatti quello entro cui devono essere telematicamente inviati tutti i flussi delle Cu, mentre quelle relative a redditi esclusi dalla dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione del 770 (31 luglio), come precisato dall’amministrazione finanziaria in occasione di Telefisco 2017.

L’ulteriore sanatoria dei cinque giorni successivi, espressamente previsti dal comma 6 quinquies dell’articolo 4 del Dpr 322/1998, secondo quanto precisato nel provvedimento del direttore delle Entrate del 16 gennaio 2017 di approvazione del nuovo modello, si intende riferita sia all’ipotesi di scarto della fornitura (totale o solo di alcune Cu) da parte della procedura Entratel/Fisconline, sia all’ipotesi di flussi di annullamento o sostituzione.

Per effetto della modificata apportata dal Collegato fiscale 2017 al comma 6 quater dell’articolo 4 del Dpr 322/1998, è stata invece spostata dal 28 febbraio al 31 marzo la scadenza per la consegna/invio della Cu sintetica al percipiente.

Poiché la Cu da consegnare al percipiente è di fatto un “di cui” della Cu da trasmettere all’Agenzia entro il 7 marzo, entro quest’ultimo termine tutto deve essere pronto, con la conseguenza che le aziende ed i consulenti hanno una settimana in più per preparare definitivamente i dati contenuti nella certificazione.

Annullamento e sostituzione

Per modificare una Cu già trasmessa il sostituto deve sostituirla o annullarla e poi rimandarla. Sebbene nelle istruzioni si legga che questi flussi devono essere trasmessi entro il 7 marzo, il provvedimento del direttore delle Entrate del 16 gennaio scorso chiarisce invece che i flussi di annullamento e sostituzione possono essere inviati entro cinque giorni dalla scadenza ordinaria (cioè entro il 12 marzo).

Per fare questa operazione, il sostituto dovrà contrassegnare gli appositi campi del modello, e inviare il flusso nel quale sarà indicato il numero di protocollo della precedente Cu trasmessa (da variare o annullare).

Il nuovo flusso, che potrà contenere solo certificazioni da sostituire o da annullare e mai Cu ordinarie, sovrascriverà completamente quello precedente.

Presentazione da parte di terzi

Per i sostituti che intendano avvalersi di un terzo incaricato per la trasmissione telematica (intermediario o società del gruppo), quest’anno le istruzioni precisano che dovrà essere seguita la procedura tipica dell’invio telematico delle dichiarazioni, considerato che la Cu ha assunto un valore dichiarativo.

Pertanto il sostituto dovrà ricevere dall’incaricato l’impegno alla trasmissione telematica, che recherà la data (da riportare anche nel frontespizio delle Cu), nonché la precisazione se il flusso da trasmettere è già stato compilato dal sostituto o meno (da indicare sempre nel frontespizio della Cu rispettivamente con i codici 1 o 2).

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza (cioè entro l’8 aprile), il sostituto dovrà altresì ricevere dal soggetto incaricato, gli originali delle Cu trasmesse all’amministrazione finanziaria (con relativa comunicazione di avvenuto ricevimento, rilasciata dal sistema informatico).

L’intermediario conserverà la documentazione, anche in formato elettronico, entro i termini per l’accertamento e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (che nel caso specifico è il 31 dicembre 2022).

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