Cessione di azienda con rendita vitalizia: la plusvalenza è tassabile
La rendita vitalizia costituita a favore del cedente l’azienda determina sempre l’emersione di una plusvalenza da avviamento tassabile. Intanto, rappresenta il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale che, ancorché avente utilità aleatoria, ha pur sempre un contenuto economico. Poi, per il suo assoggettamento a tassazione vale il momento della stipula del contratto ed il quantum è agevolmente accertabile attraverso calcoli attuariali. Così la Cassazione, sezione tributaria civile, ordinanza n. 3518/2018 depositata ieri.
La vicenda
Una farmacista cede nel 1998 la propria farmacia alla società in nome collettivo dei figli, anch’essi farmacisti, attraverso la costituzione di una rendita vitalizia annua a proprio favore di 276 milioni di lire e percependo al momento della stipula dell’atto di cessione l’importo di un milione e mezzo di lire, che assoggetta ai fini Irpef a tassazione quale plusvalenza da avviamento. L’amministrazione la accerta ricuperandole a tassazione la maggiore plusvalenza determinata in base agli importi della rendita vitalizia annua attualizzata. La donna si oppone ante la Ctp.
La rendita vitalizia non è assoggettabile a tassazione quale plusvalenza in quanto, rappresentando un pagamento differito per il quale non è possibile la determinazione certa del corrispettivo totale, deve essere assoggettata a tassazione ai fini Irpef annualmente quale reddito assimilato al lavoro dipendente. In ogni caso la sua tassazione anticipata al momento della stipula dell’atto si pone in contrasto con il Tuir, che prevede invece per l’assoggettamento a tassazione il requisito dell’effettivo possesso del reddito e/o della certezza dei componenti positivi conseguiti.
L’amministrazione si oppone. La plusvalenza da avviamento conseguente all’alienazione a titolo oneroso di un’azienda è sempre assoggettabile a tassazione. Non rilevando pertanto il carattere aleatorio della rendita vitalizia, il suo valore attuale deve ritenersi certo in base alle tabelle di capitalizzazione previste dalla normativa fiscale e il suo assoggettamento a tassazione deve avvenire al momento della stipula dell’atto di cessione. I giudici di merito sposano però la tesi della contribuente ed annullano l’accertamento costringendo l’amministrazione ad andare in Cassazione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
•la cessione di azienda con costituzione di una rendita vitalizia annua a favore del cedente genera sempre una plusvalenza da avviamento tassabile. Questo in quanto, rappresentando il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale che assicura un’utilità aleatoria per l’ammontare delle erogazioni che verranno eseguite, ha pur sempre un valore economico;
•per l’assoggettamento a tassazione della plusvalenza da avviamento generata attraverso la cessione di azienda regolata con la costituzione di una rendita vitalizia annua a favore del cedente vale comunque il momento della stipula del contratto. Questo in quanto, senza che assuma rilievo il carattere aleatorio della rendita, si tiene conto della configurazione giuridica dell’atto traslativo e della sua natura onerosa, il cui quantum è agevolmente accertabile attraverso calcoli attuariali.
Cassazione, ordinanza 3518/2018