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Cessione di bovini e suini ancora in attesa delle percentuali di compensazione

Gli allevatori sono in attesa del dm che fissa le percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi

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di Gian Paolo Tosoni

La pandemia ha certamente messo in secondo piano ogni altro provvedimento di legge necessario, ma gli allevatori sono ancora in attesa del decreto ministeriale che fissa le percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina che sarebbero dovute essere state rese note entro il 16 febbraio scorso per l’effettuazione della liquidazione Iva del mese di gennaio 2020.

Si tratta del decreto ministeriale previsto dalla disposizione contenuta nel comma 506 dell’articolo 1, della legge n. 205/2017, che prevede per le annualità dal 2018 al 2020, l’aumento delle percentuali di compensazione nel settore zootecnico con un impegno di spesa massimo di 20 milioni di euro annui, a carico del bilancio dello stato. La legge prevede l’emanazione di un decreto del ministero dell’Economia di concerto con il ministero delle Politiche agricole entro il termine del 31 gennaio di ciascuno dei predetti anni.

I decreti emanati per gli anni precedenti sono il Dm 2 febbraio 2018 (G.U. n. 64 del 17 marzo 2018) e Dm 29 marzo 2019 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2019) ed hanno entrambi confermato l’aumento già previsto per gli anni precedenti, nella misura del 7,65% (in luogo del 7%) per le cessioni di bovini vivi, ma la categoria comprende anche il genere del bufalo e del 7,95% (anziché del 7,3%) per i suini vivi. La aliquota Iva per la cessione di questi beni è stabilita nella misura del 10%.

Gli imprenditori agricoli confidando sulla continuità stanno procedendo ad effettuare le liquidazioni Iva utilizzando le maggiori percentuali di compensazione, ma non dovrebbero essere lasciati in ansia in quanto operano senza la copertura legislativa. Si ricorda che le percentuali di compensazione determinano l’ammontare dell’Iva detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del Dpr n. 633/72.
Si formula l’esempio di un allevatore di bovini che abbia ceduto animali per 10.000 euro addebitando Iva per 1.000 euro, versa all’erario 235 euro di imposta e ne detrae 765 euro; ovviamente l’Iva assolta sugli acquisti non è detraibile.

Le percentuali di compensazione sono rilevanti anche ai fini della determinazione della rettifica Iva per le imprese agricole che dal 1 gennaio 2020 hanno cambiato regime Iva vuoi nel caso in cui abbiano optato per il regime normale Iva, sia qualora, dopo che sia trascorso il triennio, siano rientrate nel regime speciale Iva (articolo 19 bis 2, comma 3, del Dpr n. 633/72).

Le predette percentuali si applicano sui prodotti agricoli in giacenza alla data del 1 gennaio sul loro valore normale. L’imposta risultante è detraibile nel primo caso mentre invece è dovuta qualora l'impresa agricola sia rientrata nel regime speciale. Per i soggetti che hanno optato per il regime normale l’Iva in rettifica si ritiene detraibile già in sede di dichiarazione periodica (agenzia delle Entrate risoluzione n. 10/E del 2 febbraio 1999) in quanto nel corso dell’anno possono essere ceduti gli animali giacenti ad inizio anno e quindi con l’Iva a debito senza la detrazione sull’acquisto se non quella proveniente dalla percentuale di compensazione. Le percentuali di compensazione sono invece ininfluenti per le imprese agricole che continuano ad applicare il regime normale Iva.