I temi di NT+Fisco e software

Fattura elettronica, software aggiornati per gestire documenti TD29 e franchigia Iva transfrontaliera

Operative le nuove specifiche tecniche. Aggiornata la «Guida alla compilazione» delle Entrate.

di Fabio Giordano, Comitato Tecnico AssoSoftware

Dal 1° aprile sono operative le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica contenute nell’Allegato A, versione 1.9 del 31 gennaio 2025.

Apparentemente le novità contenute nelle nuove specifiche sono di lieve entità, ciononostante le implementazioni che è stato necessario apportare ai gestionali hanno comunque richiesto un impegno importante alle software house associate ad AssoSoftware.

Le modifiche più significative sono due:

  • l’introduzione del nuovo documento di integrazione TD29 «Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97)»;
  • l’inserimento, nell’elenco dei regimi fiscali, del codice RF20 denominato «Regime transfrontaliero di franchigia (direttiva UE 2020/285)».

Per rendere più chiari la loro funzione e il loro utilizzo, il 1° aprile 2025 l’agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento della «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro», ora in versione 1.10.

Documento di integrazione TD29

L’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97, stabilisce che il cessionario/committente che acquisti beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge, o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito con una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro (si veda l’articolo «La comunicazione TD29 sana la fattura omessa o irregolare» pubblicato su Nt Fisco il 31 marzo scorso).

Tuttavia, tale sanzione:

  • fino al 29 giugno 2024 non era dovuta dal cessionario/committente purché egli provvedesse a regolarizzare l’operazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione trasmettendo, previo pagamento dell’imposta con F24, un documento di integrazione TD20 dal quale risultassero gli elementi previsti per la fattura;
  • a partire dal 29 giugno 2024 non è invece dovuta dal cessionario/committente qualora egli provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’agenzia delle Entrate, tramite l’emissione di un documento di integrazione TD29, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Il TD29 si configura, tuttavia, come una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’Iva e non consente quindi di detrarre l’Iva relativa all’acquisto.

La maggior parte dei gestionali che già emettevano i documenti di integrazione TD17/TD18/T19, ossia quei documenti che vanno gestiti “a parti invertite” e sono emessi dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, sono stati adeguati o sono comunque in corso di adeguamento al fine di poter emettere anche il documento di integrazione TD29.

Regime di franchifgia con codice RF20

Il regime di franchigia transfrontaliero può essere adottato, dal 1° gennaio 2025, dalle piccole attività:

  • con sede in Italia, che operano in altri Paesi UE;
  • con sede in un altro Paese UE, che operano in Italia.

È possibile adottare il regime di franchigia transfrontaliero qualora il volume d’affari annuo, da intendersi come il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, non superi i 100mila euro, importo eventualmente ridotto per gli Stati che hanno stabilito un limite più basso.

Per aderirvi, occorre comunicare preventivamente all’agenzia delle Entrate del proprio Paese l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati in cui l’impresa opera e poi attendere l’autorizzazione di tali Stati, che di regola dovrebbe pervenire entro 35 giorni.

Nel caso di soggetti stabiliti in Italia, l’agenzia delle Entrate assegnerà al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo in coda al numero di partita Iva, da utilizzare esclusivamente negli Stati che avranno ammesso il soggetto passivo al regime di franchigia.

A livello contabile, lato ciclo attivo:

  • le fatture emesse nei confronti dei cessionari/committenti residenti nei Paesi per i quali si è aderito al regime di franchigia devono recare l’indicazione del regime fiscale RF20, sostitutiva del suffisso “EX” che non va esplicitamente riportato nella fattura elettronica;
  • la contabilizzazione delle suddette fatture emesse, va effettuata tenendo conto che queste non devono essere trattate come fatture intracomunitarie e che vengono meno anche gli adempimenti Intrastat.

Lato ciclo passivo, invece, qualora la fattura sia emessa da un operatore comunitario in regime di franchigia nei confronti di un cessionario/committente italiano:

  • nel caso di fattura cartacea, va predisposto e inviato un documento di integrazione TD17 per le prestazioni di servizi ricevute oppure TD19 (e non il TD18) per gli acquisti di beni, ai soli fini dell’esterometro;
  • la contabilizzazione va effettuata tenendo conto che tali fatture di acquisto non sono soggette a inversione contabile e vengono meno anche in questo caso tutti gli adempimenti Intrastat.

I software gestionali in queste ultime settimane sono stati adeguati per consentire di gestire in modo efficace, sia lato ciclo attivo che lato ciclo passivo, le fatture emesse in regime transfrontaliero di franchigia con l’utilizzo del codice RF20, tenendo conto anche delle problematiche legate alla loro contabilizzazione.