Imposte

Cessione del credito da detrazione anche a consorziati o «retisti»

di Michele Brusaterra


Detrazione derivante da interventi, su edifici, di efficienza energetica e relativi all'adozione di misure antisismiche, cedibile anche a consorziati o «retisti» ovvero a sub-appaltatori di cui si avvale il fornitore realizzatore dell'intervento.

Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate attraverso la circolare 17/E del 23 luglio scorso, emanata per dare risposta ad alcuni dubbi sorti in merito alla cessione del credito scaturente dalle detrazioni riconosciute per interventi di efficienza energetica e antisismici.

Per quanto concerne la possibilità di cessione del credito, corrispondente alla detrazione maturata per interventi antisismici, di cui all'articolo 16 del Dl 63/2013, anche da parte di soggetti rientranti nella cosiddetta no tax area, nei confronti di istituti di credito e a intermediari finanziari, l'Agenzia nella citata circolare 17/E/2018, dà risposta negativa, visto che il comma 1-quinquies del citato articolo 16 letteralmente stabilisce che «Per tali interventi (antisismici, ndA), a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito», stabilendo, subito di seguito, che «Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

In altre parole, la norma citata dispone in maniera diversa da quanto stabilito dall'articolo 14 del Dl 63/2013, con riferimento alla cessione del credito derivante da interventi di efficienza energetica che, invece, prevede che i soggetti rientranti nella no tax area possono cedere tale credito oltre che ai fornitori anche, in genere, ad «altri soggetti», senza escludere, quindi, gli istituti di credito e a intermediari finanziari.

La medesima considerazione, ossia il divieto di cedere il credito a istituti di credito e a intermediari finanziari, vale anche per la detrazione prevista, sempre per interventi antisismici, dal comma 1-septies dell'articolo 16 del Dl 63/2013, riconosciuta qualora gli interventi siano realizzati in comuni ricadenti nelle zone sismiche classificate a rischio sismico 1, «mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile».

Per quanto concerne, invece, i soggetti a cui è possibile cedere il credito, la circolare 17/E chiarisce che nel caso in cui a svolgere gli interventi sia un'impresa appartenente a un Consorzio o a una rete di imprese, il credito può essere ceduto anche agli altri consorziati o «retisti» purché questi non siano, comunque, istituti di credito o intermediari finanziari.

La cessione può anche avvenire nei confronti di sub-appaltatori di cui si avvale il fornitore dell'intervento, o anche nei confronti di un soggetto «che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera», in quanto si tratta, in ogni caso, di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento stesso che ha dato origine alla detrazione nonché, in presenza della stipula di un unico appalto con più soggetti, di cui solo alcuni provvedono a effettuare interventi agevolabili, anche a favore dei soggetti che non hanno eseguito i lavori agevolati.


Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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