Cessione del credito per detrazioni limitata a un passaggio
Dal 2018 la cessione del credito, derivante dalla detrazione per interventi che congiuntamente risultano essere antisismici e di riqualificazione energetica, effettuati su parti comuni di edifici condominiali ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è consentita anche a coloro che risultano avere l’imposta lorda assorbita da altre detrazioni.
Attraverso la circolare 11/E del 18 maggio scorso, l’agenzia delle Entrate, con riferimento alla cessione del credito generato dagli interventi su parti comuni di edifici condominiali ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che risultano essere, contestualmente, sia antisismici, sia di riqualificazione energetica e che permettono di usufruire di una detrazione dell’80 per cento ovvero dell’85 per cento, a seconda che vi sia, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, ha chiarito che, dal 2018, oltre che a essere utilizzabile anche dai soggetti Ires, la cessione riguarda anche «tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta».
In altre parole, il contribuente che ha maturato la detrazione in commento, qualora risulti avere altre detrazioni che gli abbattono tutta l’imposta, può esercitare la facoltà di cessione del credito derivante dalla predetta detrazione.
Sul fronte dei soggetti cessionari, il documento di prassi individua i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili nonché gli altri soggetti privati, specificando che per tali si intendono, «oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti)».
Specificando che per i soggetti rientranti nella «no tax area» la cessione può avvenire anche nei confronti di banche e intermediari finanziari, la circolare chiarisce che, come precisato dalla Ragioneria generale, al fine di evitare che la cessione dei «bonus» possa diventare uno strumento finanziario negoziabile, oltre alla prima cessione del credito, da parte del soggetto che originariamente ha maturato il diritto alla detrazione, vi può essere, qualsiasi sia il cessionario, una sola altra cessione.
Non solo. Viene anche chiarito che per «altri privati», che possono essere potenzialmente dei cessionari del credito, si deve intendere «i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione». Volendo esemplificare tale ultimo «vincolo», si riporta l’esemplificazione contenuta nella citata circolare 11/E, che individua come altri soggetti i titolari di detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali. In altre parole, il cedente un credito derivante da interventi su parti comuni condominiali, potrà cedere, oltre che ai fornitori, anche ad altri titolari di detrazioni per i medesimi lavori condominiali. Se gli interventi, invece, vengono effettuati da una società appartenente a un gruppo, la cessione potrà avvenire nei confronti degli altri soggetti appartenenti al gruppo stesso.
Si tratta di un chiarimento che, naturalmente, restringe molto il campo di azione del cedente.
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