Imposte

Cessione d'azienda, il forfettario paga sull'avviamento

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di Giorgio Gavelli

Se cede l'azienda in costanza di regime, l'imprenditore forfettario non assoggetta a tassazione le plusvalenze derivanti dai singoli beni componenti l'azienda (né deduce le minusvalenze) ma deve assoggettare a tassazione l'avviamento. È questa la (sorprendente) risposta resa dall'agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 478/2019 diffusa ieri.

Un contribuente forfettario ha ceduto a marzo 2019 l'azienda realizzando una plusvalenza derivante anche dal valore di avviamento, per poi chiudere la partita Iva. Richiamando contenuto della circolare 10/E/2016 (e, aggiungeremmo, anche della recente risposta ad interpello 391/2019 sulla estromissione dell'immobile strumentale), il contribuente riteneva di non dover calcolare alcuna imposizione sulla plusvalenza da cessione.

Di diverso avviso l'Agenzia, secondo la quale la conclusione del contribuente è corretta per tutti i beni e i diritti componenti l'azienda tranne che per l'avviamento, posta che seguirebbe una disciplina del tutto peculiare. Secondo le Entrate, il corrispettivo imputabile all'avviamento non rappresenterebbe «un plusvalore relativo a un bene relativo all'impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali» ma «un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica, in quanto tale riconducibile nell'ambito dei ricavi». Conseguentemente, il contribuente può scegliere tra l'assoggettamento a tassazione separata (in presenza dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g, Tuir) oppure la concorrenza del corrispettivo alla determinazione dell'ammontare dei ricavi percepiti nel periodo d’imposta 2019, cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile.

La conclusione sorprende non poco, in quanto la regola è sempre stata l'unitarietà della plusvalenza da cessione di azienda, che ha un suo trattamento indipendentemente dagli elementi che concorrono a formarla. Infatti, non è possibile distinguere, nell'ambito della plusvalenza, la quota di ricavo corrispondente alla cessione delle rimanenze, così come non è possibile applicare la participation exemption alla quota di plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni dotate dei requisiti, come chiarito dalla circolare 6/E/2006 (par. 5.2). In tale sede l'Agenzia affermò che «il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all'azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte».

Se è comprensibile il motivo per cui il caso prospettato ha determinato una simile risposta (il contribuente nel 2019 non ha esercitato alcuna attività e, presumibilmente, ha tardato la cessione proprio per fare ingresso nel forfait), meno giustificabile è lo stravolgimento di principi consolidati.

Il comma 2 dell'articolo 86 Tuir detta una regola di buon senso che non può essere confinata a specifici regimi contabili.

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