Contabilità

Cessione totalitaria di quote con imposta di registro fissa

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di Angelo Busani

Non c’è elusione se viene ceduto l’intero capitale sociale di una società operativa, dopo che essa ha fatto spin-off, mediante scissione in una newco, del suo intero patrimonio immobiliare; alla cessione delle quote di partecipazione rappresentanti l’intero capitale della scissa, si applica l’imposta di registro in misura fissa. Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta (priva di data) all’istanza di interpello presentata il 10 ottobre 2018 (n. 956-1469/2018), con riferimento dunque a una scissione parziale (perché concernente solo una parte del patrimonio della società scindenda) e proporzionale (perché tutti i soci della società scissa diventeranno soci della newco beneficiaria).

Il caso esaminato era quello di una società attiva nel campo della logistica, partecipata da una decina di soci (in massima parte altre società, in minima parte persone fisiche), titolare di un discreto patrimonio immobiliare: il progetto prospettato all’Agenzia era quello di passare gli immobili, mediante scissione, in una società beneficiaria di nuova costituzione (che li concederà poi in locazione alla scissa) la quale abbia come soci i medesimi soci della società scissa; costoro poi venderanno le loro partecipazioni nella società scissa, rimasta proprietaria del suo ramo d’azienda “operativo”, a un soggetto terzo.

A seguito di questa cessione delle rispettive quote di partecipazione nel capitale della società scissa, i soci cedenti (che hanno espresso l’intenzione di non aderire a forme di rivalutazione delle loro partecipazioni anteriormente alla cessione) realizzeranno, in base ai rispettivi costi fiscali, una plusvalenza che, per i soci-società, beneficerà del regime Pex (di cui all’articolo 87 Tuir) e che, per i soci-persone fisiche non in regime d’impresa, costituirà un capital gain ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.

Alla luce di questa prospettazione, l’Agenzia ha ritenuto di non rilevare «l’esistenza di alcun vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito», sia pur precisando che, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve «caratterizzarsi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante».

Una risposta importante perché precisa esplicitamente (anche se non ce ne sarebbe più il bisogno) che la cessione delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di una società è situazione diversa da quella che si ha in caso di cessione del patrimonio della società: «la circolazione di un’azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale», mentre «la cessione indiretta dell’azienda – attraverso la vendita totalitaria delle quote – è assoggettata a imposta di registro in misura fissa».

Agenzia delle Entrate, Dre Toscana, risposta a interpello 956-1469/2018

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