Cessione con visto di conformità per i crediti d’imposta energia e gas
Bonus del terzo trimestre compensabili con i codici tributo istituiti dalla risoluzione 59/E/2022. Utilizzo nel modello F24 solo dopo l’accettazione e l’invio dell’opzione
Cessione dei bonus energetici solo con visto di conformità da parte di commercialisti, consulenti del lavoro, periti tributari e responsabili dei Caf. I cessionari, dopo aver accettato la cessione ed effettuato l’opzione per la compensazione sul sito delle Entrate, possono utilizzare il credito in F24, riportando, per i bonus del terzo trimestre, i codici tributo approvati con la risoluzione 59/E. Chi non opta per la compensazione può cedere ulteriormente il credito a banche, intermediari finanziari e assicurazioni.
Con la approvazione del nuovo modello di comunicazione telematica, ha preso il via, dallo scorso 6 ottobre, la possibilità di cedere i crediti per i bonus energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 (si veda l’articolo «Bonus energia terzo trimestre cedibili fino al 22 marzo 2023»). La cessione deve riguardare l’intero ammontare del credito corrispondente ad un determinato codice tributo.
La cessione richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti ceduti. Il visto è rilasciato, in base all’articolo 35 del Dlgs 241/1997, esclusivamente da parte di uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell’articolo 3, Dpr 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro e periti tributari), nonché dai responsabili dei Caf.
Per i crediti del terzo trimestre 2022, che possono essere ceduti entro il 22 marzo 2023, i cessionari hanno ora a disposizione i codici da esporre per la compensazione, che sono stati approvati con la risoluzione 59/E, diffusa l’11 ottobre dalle Entrate. I codici, che coincidono con quelli da riportare nel modello di comunicazione, sono i seguenti:
• «7728» (imprese energivore, articolo 6, comma 1, Dl 115/2022);
• «7729» (imprese gasivore, articolo 6, comma 2, Dl 115/2022);
• «7730» (energia per imprese non energivore, articolo 6, comma 3, Dl 115/2022);
• «7731» (gas per imprese non gasivore, articolo 6, comma 4, Dl 115/2022).
I cessionari, prima di utilizzare il credito, devono accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione in F24, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet delle Entrate. A quel punto, essi potranno operare la compensazione negli stessi termini dei fruitori originari e dunque sino a tutto il 31 marzo 2023.
In alternativa alla compensazione nel modello F24, i cessionari, se non hanno comunicato l’opzione per tale modalità di utilizzo, potranno effettuare una ulteriore cessione dei crediti, comunicandola sempre entro il 22 marzo 2023, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provvedimento del 30 giugno 2022. In base a questa disposizione, è consentita una cessione, sempre per l’intero importo, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Tulb, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate.
Ancora ferme, invece, le cessioni dei crediti riguardanti il bimestre ottobre-novembre 2022 (che possono già essere compensati dai beneficiari con i codici della risoluzione 54/E/2022): l’Agenzia non ha infatti ancora approvato il necessario adeguamento della modulistica.