Imposte

Cessioni intraUe senza Iva solo con il cliente nel Vies

Così il cedente nazionale potrà realizzare una cessione intracomunitaria non imponibile Iva

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Atteso in Consiglio dei ministri il via libera allo schema di decreto legislativo che dà attuazione alle disposizioni della direttiva 2018/1910 (in vigore dal primo gennaio 2020). Entrerà quindi in una norma di legge anche l’obbligo “sostanziale” dell’acquirente comunitario di comunicare al fornitore il proprio numero d’identificazione Iva attribuitogli da un altro Stato membro dell’Unione europea (che non è necessariamente lo stesso Stato Ue di arrivo dei beni, come osservano anche le note esplicative Ue del 2019 al par. 4.2).

In tal modo il cedente nazionale, previa verifica dell’esistenza/validità di tale numero nel Vies, può realizzare una cessione intracomunitaria non imponibile Iva. È quanto prevede il nuovo comma 2-ter dell’articolo 41, Dl n. 331/1993, il quale, recependo quanto disposto dall’articolo 138, direttiva 2006/112 (come modificato dalla direttiva 2018/1910), stabilisce altresì che le cessioni intracomunitarie di beni e quelle a esse assimilate di cui alla lettera c) del precedente comma 2 (trasferimenti a se stessi o per esigenze dell'impresa), sono non imponibili all’ulteriore condizione che il cedente abbia compilato l’elenco riepilogativo Intrastat delle vendite o, in difetto, abbia giustificato l’omissione o l’incompletezza del modello.

La norma si occupa esclusivamente delle cessioni che, al ricorrere dei requisiti indicati, possono beneficiare del regime di non imponibilità nello Stato di partenza, ma nulla dice con riguardo al trattamento dell’operazione osservata dal lato del cessionario. Il che, è coerente con il fatto che nessuna modifica è stata apportata agli articoli 2 e 20 della direttiva Iva, secondo cui sono soggetti all’imposta gli acquisti intracomunitari effettuati da un soggetto passivo che agisce in quanto tale e che implichino l’acquisizione della disponibilità dei beni in uno Stato membro diverso da quello di partenza del trasporto/spedizione.

In altri termini, l’acquisto intracomunitario (in Italia o, a ruoli invertiti, nell'altro Stato Ue) è comunque soggetto al tributo e obbliga il cessionario ad assolvere l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile. E ciò, ancorché non sussistano i nuovi requisiti, richiesti dall’articolo 138, direttiva 2006/112, affinché la vendita, nella prospettiva del cedente, possa beneficiare dell’esenzione (non imponibilità), restando quindi assoggettata (anche) all’Iva dello Stato membro di partenza dei beni.

L’effetto è che la medesima operazione sconta l’imposta all'origine, ma la sconta anche a destino (sull’importo dell'imponibile addebitato dal fornitore ossia al netto dell’Iva da questi applicata in mancanza delle condizioni cui è subordinata la non imponibilità). Resta a questo punto la necessità di correggere la doppia imposizione, come previsto dall’articolo 16 del regolamento Ue n. 282/2011, passando attraverso una procedura che, dal punto di vista della disciplina nazionale, dovrebbe essere riconducibile alla disciplina di cui all’articolo 30 ter, Dpr 633/1972.

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