Imposte

Cfc, calcolo tasse interne senza Ace, Isa e società di comodo

L’agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina delle Cfc dopo la consultazione pubblica della scorsa estate

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di Alessandro Germani

La nuova disciplina delle Cfc (controlled foreign companies) post Atad è ormai chiara e ben definita con l’emanazione del provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 0376652 e della circolare 18/E dopo gli esiti della pubblica consultazione di quest’estate (si veda l’articolo). Di seguito analizziamo le modifiche apportate a seguito di questo iter.

Nel provvedimento è stato modificato il solo articolo 5 relativo ai criteri di determinazione della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale interna. Quanto alla prima, si considerano irrilevanti anche le variazioni in diminuzione della base imponibile estera temporanee e prive di riversamento certo e predeterminato, se abbiano corrispondenza con variazioni analoghe dettate dalla disciplina interna. Lo stesso dicasi per la tassazione virtuale interna per le variazioni in aumento della base imponibile virtuale italiana temporanee e prive di riversamento certo e predeterminato, corrispondenti a quelle della disciplina estera. Per la tassazione virtuale interna non si tiene conto dell’Ace, delle società di comodo, in perdita sistematica e degli Isa. Infine i calcoli sono effettuati attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera ex articolo 2 comma 2 del Dm 429/01 (conformità ai precedenti esercizi o attestazione di congruità del revisore). In alternativa si possono monitorare i valori fiscali di riferimento nel periodo di possesso della partecipazione estera previa manifestazione di volontà in dichiarazione.

Veniamo alle modifiche del testo della circolare. Quanto al soggetto controllante residente in caso di conflitto di residenza si guarda anche alle convenzioni internazionali per stabilire se il medesimo è residente in Italia o all’estero. Per ciò che riguarda il requisito del controllo (mediante i voti ex articolo 2359 del Codice civile o una partecipazione agli utili superiore al 50%), viene chiarito che si computano anche i voti spettanti ai familiari residenti all’estero, salvo poi applicare la disciplina Cfc solo alla quota di partecipazione agli utili detenuta dal socio residente. Così se A che risiede in Italia detiene il 40% di una Cfc e un suo familiare residente all’estero il 15%, A controlla di diritto l’entità estera (55%) ma tassa per trasparenza solo il 40% dei redditi della Cfc.

Se invece A e B fossero ambedue residenti, l’uno tasserebbe il 40% e l’altro il 15 per cento.

Quanto al livello di tassazione del soggetto controllato estero, il test della tassazione effettiva scontata riguarda sia l’ambito della Cfc che quello degli utili da Paesi privilegiati o meno, per cui i comportamenti adottati in base al previgente provvedimento del 16 agosto 2016, difformi in base a quello nuovo, non possono essere sanzionati. Circa la natura dei tributi esteri la verifica andrà fatta in base ai principi nazionali e le imposte hanno rilievo anche se assolte dopo la chiusura del bilancio estero, ma prima della presentazione della dichiarazione del soggetto controllante italiano.

Se i redditi della controllata sono annullati dalle perdite di un’altra società in quanto si beneficia di un consolidato fiscale, le imposte all’estero si considerano assolte sebbene non materialmente versate.

Se la controllata ha deciso di non aderire a un regime più favorevole restando confinata in uno più gravoso, ai fini dell’Etr test si considera il comportamento effettivo e non la fruibilità, solo potenziale, del regime fiscale di favore. Non assumono, invece, rilevanza i pagamenti di imposte estere effettuati volontariamente, anche se finalizzati al raggiungimento di un Etr che superi il test. In tema di tassazione virtuale italiana è stato chiarito che la derivazione rafforzata si applica anche alle Cfc che redigono il bilancio come soggetti nuovi Oic (articolo 83 comma 1-bis del Tuir) ma non per quelle che si qualificano come microimprese (articolo 2435-ter del Codice civile). Il reddito della Cfc va rideterminato in base alle regole applicabili ai soggetti Ires, garantendo l’equivalenza del reddito estero come se la base imponibile fosse stata determinata in Italia.

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