Imposte

Cfc, doppio regime sulle variazioni temporanee con effetti sul tax rate

La sterilizzazione a prescindere dal riversamento certo e predeterminato eviterebbe stime non realistiche

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di Alessandro Saini

Le disposizioni introdotte nello schema di provvedimento delle Entrate sulle Cfc (rimasto in consultazione fino al 6 agosto 2021 e su cui sono arrivati i contributi di associazioni di categoria e addetti ai lavori: si veda l’articolo di Alessandro Germani) con riferimento alla neutralizzazione delle variazioni temporanee a riversamento non certo e predeterminato ai fini della determinazione della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale interna possono determinare penalizzazioni, identificando Cfc non reali.

Come previsto dal nuovo articolo 167, comma 4, del Tuir, in aggiunta al requisito dei «passive income», la disciplina Cfc si applica qualora i soggetti controllati non residenti siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella alla quale sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.

Ai fini della verifica del livello impositivo della controllata estera, viene espressamente prevista «l’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile». In merito, il paragrafo 5.1, lettera d), della bozza di provvedimento prevede tuttavia che mentre sono da considerare sempre irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (quali, ad esempio, gli ammortamenti e le plusvalenze patrimoniali rateizzate), le variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato sono da considerare irrilevanti limitatamente a determinate fattispecie e in modo differenziato, a seconda che sia oggetto di verifica la tassazione effettiva estera o quella domestica.

In particolare, secondo la bozza di provvedimento, ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera, sono da considerare irrilevanti le variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato che abbiano dato luogo, all’estero, ad un’imposizione anticipata di componenti positivi di reddito o a una deduzione posticipata di componenti negativi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio, mentre, ai fini del calcolo della tassazione virtuale interna, sono da neutralizzate le variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato che avrebbero dato luogo, in Italia, a una deduzione anticipata di componenti negativi di reddito o a una tassazione posticipata di componenti positivi di reddito, rispetto a quanto rilevato in bilancio.

La diversa impostazione adottata per la determinazione della tassazione effettiva estera rispetto a quella domestica non risulta chiara e potrebbe generare penalizzazioni. Qualora infatti, ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera, occorra neutralizzare le variazioni temporanee estere dal riversamento non predeterminato che prevedono una anticipata imposizione di componenti positivi di reddito e una posticipata deduzione di componenti negativi, la tassazione effettiva estera calcolata risulterebbe inferiore a quella reale, mentre l’opposta previsione adottata per la tassazione domestica ne determinerebbe un incremento, con il rischio di identificare Cfc non reali.

Riprendendo gli esempi della bozza di circolare, qualora nello Stato estero, in modo analogo all’Italia, i dividendi e gli interessi attivi di mora fossero tassati per cassa e, pertanto, tassati posticipatamente rispetto alla loro iscrizione in bilancio, la neutralizzazione della relativa variazione in diminuzione solamente ai fini della determinazione della tassazione virtuale italiana ne determinerebbe una sovrastima rispetto alla tassazione effettiva estera.

Specularmente, passando al caso dei componenti negativi il cui concorso al reddito è rinviato agli esercizi successivi sia in Italia che nello Stato della controllata - quale la svalutazione dei crediti eccedenti i limiti fiscali, gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, gli interessi passivi netti eccedenti il Rol e i compensi agli amministratori nonché i contributi ad associazioni sindacali e di categoria non ancora corrisposti - la sterilizzazione della variazione in aumento effettuata ai soli fini della tassazione effettiva estera ne determinerebbe una sottostima.

Gli effetti distorsivi potrebbero essere eliminati mediante la generale sterilizzazione delle variazioni temporanee, a prescindere dal requisito del loro riversamento certo e predeterminato, sia ai fini della determinazione della tassazione effettiva estera che di quella interna, come del resto letteralmente previsto dall’articolo 167, comma 4, lettera a), del Tuir.

Così operando, infatti, verrebbe evitato non solamente il rischio che la tassazione effettiva estera possa beneficiare dell’imposizione anticipata di componenti positivi di reddito o deduzione posticipata di componenti negativi di reddito, rispetto a quanto rilevato in bilancio, e che la tassazione virtuale interna possa essere invece penalizzata dalla deduzione anticipata di componenti negativi di reddito o dalla tassazione posticipata di componenti positivi di reddito, ma anche che la tassazione effettiva estera possa essere invece penalizzata dalla posticipata imposizione di componenti positivi di reddito o deduzione anticipata di componenti negativi di reddito, mentre la tassazione virtuale interna possa beneficiare della deduzione posticipata di componenti negativi di reddito o della tassazione anticipata di componenti positivi di reddito.

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