Imposte

Cfc, per il tax rate effettivo non si considera l’Irap

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di Giacomo Albano

Nel confronto tra tax rate “effettivo” estero e tax rate “virtuale” interno occorre fare esclusivo riferimento, in relazione alla tassazione virtuale domestica, all’imposta sul reddito delle società (Ires). È uno dei chiarimenti fornite dalle Entrate nel corso di Telefisco 2019 in risposta ad un quesito avente ad oggetto il calcolo del tax rate effettivo per le società controllate estere ( clicca qui per consultare le risposte ).

Il quesito origina dalle modifiche alla disciplina Cfc introdotte dal Dlgs 142/2018 , di recepimento della direttiva Atad. Con le nuove regole l’applicazione della disciplina Cfc scatta al ricorrere di due condizioni: una tassazione effettiva nel Paese di localizzazione del soggetto non residente inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggetto in Italia; il conseguimento, da parte del soggetto estero, di oltre un terzo del proprio reddito attraverso determinate tipologie di passive income.

La prima condizione è rappresentata appunto da una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella che il soggetto controllato avrebbe subito qualora fosse stato residente in Italia. Assume, pertanto, rilevanza, al fine dell’individuazione dello Stato a fiscalità privilegiata, il carico effettivo di imposizione e non quello nominale, così come previsto dalla Direttiva.

Nel nuovo contesto normativo, è stato quindi chiesto se fosse necessario includere anche l’Irap nel calcolo della tassazione effettiva italiana. Il tema, in realtà, è affrontato nella relazione illustrativa al decreto legislativo 142, che - ribadendo la necessità del confronto tra tax rate “effettivo” estero con tax rate “virtuale” interno – chiarisce che quest’ultimo va calcolato procedendo alla rideterminazione del reddito in base alle disposizioni fiscali interne applicate all’utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata “confronto che riguarda, sul fronte della tassazione virtuale interna, l’imposta sul reddito delle società (Ires)”.

Pertanto, le Entrate – richiamando appunto la relazione illustrativa al decreto legislativo 142 – hanno confermato che nel confronto tra tax rate “effettivo” estero e tax rate “virtuale” interno occorre fare esclusivo riferimento all’Ires.

La soluzione, favorevole al contribuente (in quanto riduce il livello di tassazione virtuale domestica), è peraltro coerente con quanto già previsto dal provvedimento del 16 settembre 2016, sulla analoga regola prevista precedentemente in materia di Cfc white list. Il provvedimento aveva chiarito altresì che per imposta estera si intendono le imposte sul reddito (comprese quelle dovute a singoli stati o amministrazioni), basandosi anche sulle elencazioni contenute in eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni, mentre per imposte italiane si intendono l’Ires e le eventuali addizionali.

Al di là dell’individuazione delle imposte italiane, i criteri per determinare il livello di tassazione effettiva dovranno essere individuati con un provvedimento delle Entrate che indicherà i criteri per effettuare, con modalità semplificate, l’effettivo livello di tassazione.

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